Negli ultimi anni l’Iva è stata oggetto di misure restrittive allo scopo di contrastarne l’evasione. Una di queste misure è quella dello split payment, letteralmente “scissione dei pagamenti”, ovvero quel meccanismo secondo il quale, per quanto concerne le fatture emesse alla cosiddetta Pubblica Amministrazione, la liquidazione dell’Iva non avviene da parte del fornitore che emette la fattura, ma il versamento dell’imposta è a carico del cessionario/committente, ossia la stessa Pubblica Amministrazione.
Lo scorso 14 luglio con il Dl 87/2018 (c.d. decreto “dignità”) ulteriori novità sono state introdotte in materia di split payment: le prestazioni professionali, rese a pubbliche amministrazioni, alle loro controllate e alle società quotate al Fitse Mib, non sono più soggette alla scissione dei pagamenti. Il pagamento dell’Iva spetta al prestatore e non più alla Pubblica Amministrazione. In particolare l’esclusione dallo split payment riguarda i prestatori di servizi che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a titolo d’acconto. Non dovrebbero invece risultare esclusi agenti, mediatori e rappresentanti.
Tali disposizioni si applicano a partire dalle fatture emesse in data 15 luglio 2018.
Ecco come si dovrà procedere.
– Il professionista nel momento di emissione della fattura non dovrà più specificare la dicitura “scissione dei pagamenti”.
– Il cliente, al momento del pagamento della fattura, dovrà trattenere la ritenuta e dovrà pagare al professionista l’Iva. Se consentito l’Iva può essere portata in detrazione.
– Il professionista infine dovrà versare l’imposta allo stato.
Una considerazione va fatta in merito alle note di variazione. Per quanto riguarda le note di variazione in aumento emesse dal 14 luglio 2018, al ricorrere dei presupposti ex art.26 del DPR 633/72, è necessario rispettare le regole ordinarie, anche qualora la fattura originaria sia stata emessa con lo split payment. In riferimento invece alle note di variazione in diminuzione, bisogna seguire le modalità con cui è stata emessa la fattura originaria. In particolare se la fattura è stata emessa con split payment, si deve numerare la nota, specificare l’importo della variazione e dell’imposta ed esplicitare il riferimento alla fattura di vendita, ma l’imposta non può essere detratta in quanto non è rientrata nella liquidazione periodica del fornitore. Chi effettua la prestazione deve soltanto riportare la variazione nel registro vendite, senza effetti sulla liquidazione dell’IVA periodica. Dal lato invece dell’acquirente soggetto a split payment, è necessario annotare la nota di variazione nel registro vendite (o versando direttamente l’Iva allo stato) se l’acquisto rientra nell’attività commerciale. Qualora l’acquisto si riferisca all’attività istituzionale, l’acquirente Pubblica Amministrazione può sottrarre questo versamento dai successivi versamenti Iva effettuati in applicazione dello split payment.