Tutti sanno che il creditore non deve far decorrere troppo tempo dal sorgere del suo diritto per non perdere il diritto al pagamento. Si parla in questo caso di prescrizione e il termine ordinario è di solito di 10 anni: : ciò significa che, se un creditore, per oltre dieci anni, non agisce contro il debitore, il suo diritto di credito si estinguerà.
Forse però non tutti sanno che esistono anche dei casi (espressamente individuati dalla legge) in cui la prescrizione decorre in minor tempo. E il caso ad esempio dei professionisti i professionisti che incorrono nella presunzione di pagamento qualora facciano passare solo 3 anni dal diritto a percepire le parcelle.
Si tratta di quella che viene chiamata prescrizione presuntiva, che opera però solo per i contratti conclusi senza formalità, ossia senza accordo scritto, dove il pagamento di solito avviene in un’unica soluzione, al momento della richiesta del prestatore d’opera.
La Corte di Cassazione ha di recente stabilito che, in presenza di un contratto regolarmente firmato con il cliente, il credito del professionista non si prescrive in tre anni, ma in dieci. La prescrizione presuntiva quindi non opera se c’è un contratto scritto dove il compenso da erogare al professionista è fissato in modo certo e stabile nella scrittura privata firmata dalle parti. Il mandato affidato da una società, da un ente pubblico o da qualsiasi altro soggetto all’avvocato, all’ingegnere, al commercialista ecc., può supplire a quel problema di prova che, invece, nel caso di incarico orale si pone. Dunque, non c’è più ragione di fissare una prescrizione breve di tre anni, ma torna la regola generale della prescrizione contrattuale a dieci anni.