La legge di bilancio 2018 ha modificato la tassazione degli utili distribuiti a partire dal 01.01.2018.
Le società e gli enti IRES devono infatti operare una ritenuta del 26% a titolo d’imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti in relazione si a partecipazioni qualificate che non qualificate, nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all’impresa. Essendo l’imposta sostitutiva del 26% una ritenuta a titolo d’imposta, tali redditi non devono più essere indicati nella dichiarazione annuale.
La nuova normativa prevede però un regime transitorio per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022,per le quali si applicano le regole precedenti.
Tale regime transitorio comporta quindi che relativamente alle persone fisiche non imprenditori, fino al 31 dicembre 2022, per i dividendi maturati sino all’esercizio 2017 compreso, si dovrà operare nel modo seguente:
- tassazione progressiva Irpef sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 33%);
- tassazione progressiva Irpef sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota IRES era del 27,50%);
- tassazione progressiva Irpef sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l’aliquota IRES è del 24%).
A partire dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018 si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci sia titolari di partecipazioni qualificate che non.
Per individuare la diversa misura di concorrenza alla formazione del reddito è introdotta una presunzione di distribuzione, infatti, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (tassazione al 40%), poi fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (tassazione al 49,72%) e poi dall’esercizio in corso al 31.12.2017 (tassazione al 58,14%).