A partire dalle compensazioni dl credito IVA
eseguite da oggi, 2 aprile 2012, i contribuenti devono tener conto del
nuovo limite di euro 5.000, così come stabilito dall’art. 8, commi 18 e
19, del DL n. 16/2012.
Tale decreto, infatti, al fine di contrastare
gli abusi nell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, ha ridotto da
10.000 a 5.000 euro a
nnui il limite entro cui la compensazione orizzontale può avvenire liberamente.
Oltre tale limite, infatti, la stessa può esclusivamente avvenire
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere
dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero dell’istanza da cui emerge il credito.
È
rimasta, invece, invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è
necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale, oppure la
sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di
controllo contabile.
Oltre tale limite, infatti, la stessa può esclusivamente avvenire
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere
dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione, ovvero dell’istanza da cui emerge il credito.
È
rimasta, invece, invariata la soglia di 15.000 euro oltre la quale è
necessario il visto di conformità sulla dichiarazione annuale, oppure la
sottoscrizione della dichiarazione stessa da parte dell’organo di
controllo contabile.