I pagamenti delle parcelle professionali potranno essere effettuati anche tramite bancomat, ma solo a decorrere dal 1° gennaio 2014.
A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Il
comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio
2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La
volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo
velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale,
che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi
antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
La
decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel
frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello
Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della
disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti
interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione
degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con
tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
Un
primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla
legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di
combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per
il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente
fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le
carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo,
sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che
potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di
valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente
similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo,
è da fare anche con riguardo alle carte di credito;
a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne
consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale
dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa
(“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra
si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di
disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le
modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo,
però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o,
probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle
libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti,
le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in
favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e
saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi
di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di
debito appare alquanto irragionevole.
Allo stesso modo, appare
irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione
dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si
pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero
attività giudiziaria)
La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono
tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno
per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai
rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione
all’obbligo di dotarsi di PEC).
Non è chiaro, quindi, che cosa
possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un
qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata
alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare
difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico.
In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine,
che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.