• FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI ANTIRECICLAGGIO

    22 Ottobre / Senza categoria

    Il DLgs. 231/2007 contiene numerose disposizioni che coinvolgono gli Ordini professionali,
    attribuendo agli stessi una molteplicità di funzioni, in alcuni casi di
    vigilanza dell’osservanza degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio,
    in altri casi consultive, in altri ancora di vera e propria
    collaborazione attiva con la UIF, le autorità di vigilanza di settore,
    la DIA e la GdF. Gli Ordini professionali svolgono, inoltre, una
    funzione di veicolo delle informazioni e dei dati che vengono scambiati tra i professionisti e le istituzioni individuate nel decreto.
    In
    tale contesto certamente complesso, profili di criticità emergono dal
    disposto di cui all’articolo 54 del DLgs. 231/2007, che prevede la
    necessità di un’adeguata formazione dei collaboratori dei
    professionisti destinatari delle norme in tema di antiriciclaggio. In
    particolare, il primo comma del suddetto articolo prevede che i
    professionisti e gli Ordini professionali debbano adottare misure di
    formazione del personale al fine della corretta applicazione delle
    disposizioni in materia. La parte finale del sopracitato comma demanda
    agli Ordini professionali l’individuazione delle modalità attuative delle suddette misure.
    L’importanza dell’adozione di tali misure è ribadita nella check list “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012, dove si evidenzia una serie di attività
    propedeutiche da svolgere nelle fasi preliminari di accesso negli studi,
    tra le quali l’acquisizione di informazioni in merito alla struttura organizzativa del professionista ispezionato e le risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione di operazioni sospette. A tal fine, dovranno essere identificati i dipendenti/collaboratori eventualmente
    delegati dal professionista ai fini dell’assolvimento degli obblighi
    antiriciclaggio e dovrà essere appurata l’adozione, da parte di
    quest’ultimo, di misure di formazione del personale incaricato.
    Per
    quanto riguarda, in particolare, i dottori commercialisti e gli esperti
    contabili, che risultano tra le categorie maggiormente coinvolte nelle
    verifiche antiriciclaggio, è certamente vero che specifici corsi in
    materia vengono periodicamente svolti nell’ambito dell’attività di
    formazione professionale continua prevista per gli iscritti all’Albo. A
    tutt’oggi, però, le modalità attuative richieste dalla norma non sono state formalmente individuate e,
    pertanto, non esistono direttive specifiche che gli iscritti possano
    seguire nel formare professionalmente i dipendenti ai quali si è deciso
    di delegare le verifiche previste dal DLgs. 231/2007.
    Dal punto di
    vista strettamente letterale, si potrebbe sostenere che la mancanza
    delle modalità attuative delle misure di formazione del personale faccia
    venire meno l’obbligo in questione, tesi che sembra tuttavia contraddetta dalla sopracitata circolare della GdF.

    Difficile disporre adeguate procedure interne

    In
    assenza di tali linee guida, risulta difficile, soprattutto per gli
    studi di maggiori dimensioni, allestire in maniera adeguata procedure interne volte
    a monitorare l’effettivo grado di apprendimento e aggiornamento dei
    propri dipendenti e a garantirne omogeneità di comportamenti.
    Alcuni
    utili riferimenti operativi e suggerimenti per le modalità di
    definizione delle procedure di controllo interno in materia di
    antiriciclaggio possono peraltro essere desunti dai
    provvedimenti/regolamenti applicabili alle società di revisione e agli intermediari finanziari,
    emessi dai rispettivi organi di controllo (Consob e Banca d’Italia).
    Per quanto riguarda in particolare la formazione del personale, è
    auspicabile che le procedure interne, opportunamente tarate sulla base
    delle dimensioni e delle caratteristiche dello studio, prevedano:
    – l’individuazione di ruoli, compiti e responsabilità a fini antiriciclaggio (tramite deleghe scritte, direttive, sistemi di controlli interni);
    – specifici programmi di formazione per i collaboratori appartenenti alla funzione antiriciclaggio;
    – la partecipazione a corsi o convegni nei casi di evoluzioni significative delle norme di riferimento;
    – la predisposizione di una relazione annuale sull’attività di formazione;
    – l’esistenza di griglie d’indicatori di anomalia utili
    per la costruzione del “profilo di rischio” del cliente, condiviso con
    il personale in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia
    emanati dalle autorità competenti;
    – la conservazione di una bibliografia essenziale
    e aggiornata in materia (ad esempio, istituendo una raccolta
    sistematica di articoli di quotidiani e riviste specializzate);
    – approfondimenti mirati
    nel caso di operazioni ricorrenti con clienti residenti all’estero
    (soprattutto in Paesi con carenze rilevanti in materia di
    antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo);
    – riunioni periodiche all’interno dello studio volte alla condivisione di problematiche riscontrate con riferimento a specifici incarichi.
    Da notare, infine, che l’art. 56 del DLgs. 231/2007, nei casi di inosservanza delle disposizioni ai sensi dell’art. 54, prevede sanzioni amministrative solo
    nei confronti di società di gestione, di intermediari finanziari e
    assicurativi e di società di revisione. Si rileva, peraltro, che la
    norma in tema di formazione del personale è invece riferita a tutti i soggetti del
    decreto e che si può quindi dedurre che, negli altri casi non
    menzionati nell’art. 56, l’obbligo non venga comunque meno, ancorché non
    sia sanzionato.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_397883.aspx

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