Dal 24 ottobre 2012
entrano in vigore le nuove norme introdotte dal c.d. Decreto
liberalizzazioni, D.L. 1/2012, sui contratti agroalimentari che
prevedono l’obbligo del contratto di vendita in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (articolo 62 del D.L. 1/2012 e Legge 27/2012) e termini molto stringenti per i pagamenti (30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per gli altri).
La
preoccupazione tra gli operatori è tanta e, pur riconoscendo che il
settore si basava su anomalie, che il legislatore avrebbe, comunque,
dovuto sanare, i dubbi in merito agli effetti del dettato normativo sono
molti.
Se i grandi operatori possono meglio organizzarsi
nell’applicazione della norma e sono dotati di una forza economica per
farlo, i piccoli rischiano di rimanere strangolati, a causa della
burocrazia, per il fatto che ogni fornitura va fatturata e a causa dei
termini di pagamento rigidi in uscita, ma assai elastici in entrata.
Ciò che è certo è che sarà interessato dai nuovi contratti sia il mondo della produzione agricola,
che incassa pagamenti più rapidi a fronte però di non poche
complicazioni burocratiche e gestionali (si pensi all’obbligo di mettere
per iscritto ogni singola fornitura), sia quello del commercio, ma anche della ristorazione.
La forma scritta e il contenuto minimo – L’art.62 del D.L. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni, stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e prodotti alimentarisono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:
la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento.
Tale adempimento non si applica ai contratti conclusi con il consumatore finale.
Il contratto è considerato nullo se non rispetta la forma scritta e non contiene gli elementi sopra descritti.
La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Sul piano delle relazioni commerciali tra operatori economici, dunque nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni quali i prodotti agricoli e alimentari, è vietato, inoltre:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c)
subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e
regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale
che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
I nuovi termini di pagamento – Per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
– per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni;
– e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.
In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Ai fini dei termini di pagamento, con effetto per le consegne eseguite dal 24 ottobre 2012, assume rilevanza la data di ricevimento della fattura da parte del cliente.
Così, per i beni consegnati dal 24 ottobre 2012, la fattura può essere emessa il 15 novembre 2012 e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre 2012; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre 2012, o il 28 gennaio 2013 se i prodotti non sono deteriorabili.
I prodotti alimentari deteriorabili –
L’art. 62 co. 4 del D.L. 1/2012, come conv. dalla L. 27/2012, definisce
“prodotti alimentari deteriorabili” i prodotti: agricoli, ittici e
alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o
un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; i
prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli
stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; i prodotti a base di carne
che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5 e tutti i tipi di latte.
In attesa del decreto attuativo
– Si rimane in attesa di un decreto attuativo, pubblicato sul sito del
Ministero delle Politiche agricole, poi inviato al Consiglio di Stato e
in attesa dell’ok da parte dei dicasteri interessati, che
specificherebbe la normativa chiarendo che l’obbligo, a pena di nullità,
di contratti con firma verrebbe meno nei casi in cui vi sia, per altra
via, assoluta certezza su chi ha prodotto il contratto.
entrano in vigore le nuove norme introdotte dal c.d. Decreto
liberalizzazioni, D.L. 1/2012, sui contratti agroalimentari che
prevedono l’obbligo del contratto di vendita in forma scritta per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (articolo 62 del D.L. 1/2012 e Legge 27/2012) e termini molto stringenti per i pagamenti (30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 per gli altri).
La
preoccupazione tra gli operatori è tanta e, pur riconoscendo che il
settore si basava su anomalie, che il legislatore avrebbe, comunque,
dovuto sanare, i dubbi in merito agli effetti del dettato normativo sono
molti.
Se i grandi operatori possono meglio organizzarsi
nell’applicazione della norma e sono dotati di una forza economica per
farlo, i piccoli rischiano di rimanere strangolati, a causa della
burocrazia, per il fatto che ogni fornitura va fatturata e a causa dei
termini di pagamento rigidi in uscita, ma assai elastici in entrata.
Ciò che è certo è che sarà interessato dai nuovi contratti sia il mondo della produzione agricola,
che incassa pagamenti più rapidi a fronte però di non poche
complicazioni burocratiche e gestionali (si pensi all’obbligo di mettere
per iscritto ogni singola fornitura), sia quello del commercio, ma anche della ristorazione.
La forma scritta e il contenuto minimo – L’art.62 del D.L. 1/2012, c.d. Decreto Liberalizzazioni, stabilisce che i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e prodotti alimentarisono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità:
la durata, le quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il
prezzo, le modalità di consegna e le modalità di pagamento.
Tale adempimento non si applica ai contratti conclusi con il consumatore finale.
Il contratto è considerato nullo se non rispetta la forma scritta e non contiene gli elementi sopra descritti.
La nullità del contratto può anche essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Sul piano delle relazioni commerciali tra operatori economici, dunque nei contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni quali i prodotti agricoli e alimentari, è vietato, inoltre:
a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
c)
subordinare la conclusione, l’esecuzione dei contratti e la continuità e
regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale
che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni
commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
I nuovi termini di pagamento – Per tali contratti il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato:
– per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni;
– e per tutte le altre merci entro il termine di 60 giorni.
In entrambi i casi il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla
scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è
maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
Ai fini dei termini di pagamento, con effetto per le consegne eseguite dal 24 ottobre 2012, assume rilevanza la data di ricevimento della fattura da parte del cliente.
Così, per i beni consegnati dal 24 ottobre 2012, la fattura può essere emessa il 15 novembre 2012 e i 30 giorni decorrono dal 30 novembre 2012; quindi il pagamento deve avvenire entro il 29 dicembre 2012, o il 28 gennaio 2013 se i prodotti non sono deteriorabili.
I prodotti alimentari deteriorabili –
L’art. 62 co. 4 del D.L. 1/2012, come conv. dalla L. 27/2012, definisce
“prodotti alimentari deteriorabili” i prodotti: agricoli, ittici e
alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o
un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; i
prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e
piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati,
non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli
stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; i prodotti a base di carne
che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure
pH uguale o superiore a 4,5 e tutti i tipi di latte.
In attesa del decreto attuativo
– Si rimane in attesa di un decreto attuativo, pubblicato sul sito del
Ministero delle Politiche agricole, poi inviato al Consiglio di Stato e
in attesa dell’ok da parte dei dicasteri interessati, che
specificherebbe la normativa chiarendo che l’obbligo, a pena di nullità,
di contratti con firma verrebbe meno nei casi in cui vi sia, per altra
via, assoluta certezza su chi ha prodotto il contratto.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/agroalimentare-le-novita-dal-24-ottobre-2012,3,10966