La correzione avviene mediante ravvedimento operoso
Premessa –
Le imprese che nel 2011 hanno sostenuto costi relativamente ad
operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) intercorse con
soggetti domiciliati in Paesi o territori extra-UE a fiscalità
privilegiata (c.d. paradisi fiscali) devono evidenziarli nel mod. Unico
2012. Qualora questo non fosse stato fatto oppure fosse avvenuto in modo
sbagliato è possibile rimediare mediante ravvedimento operoso.
Costi black list –
Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 110, comma 10, TUIR, “le
spese e gli altri componenti negativi” derivanti da operazioni
effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati
dalla c.d. “black list” sono, in generale, indeducibili, salva la
sussistenza delle c.d. circostanze esimenti. Infatti, qualora l’impresa
italiana fornisca la prova che l’impresa estera svolga prevalentemente
un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195, C.c. ovvero, in
alternativa le operazioni siano state effettivamente eseguite e le
stesse rispondano a un interesse economico effettivo, le predette
spese/costi diventano deducibili.
Indicazione in Unico
– Gli stessi devono, però, essere “separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi”, utilizzando gli specifici righi previsti. In
particolare va riportato tra le variazioni in aumento, l’ammontare
complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese
domiciliate nei paradisi fiscali e tra le variazioni in diminuzione, la
parte deducibile dei costi per la sussistenza delle predette
circostanze.
Conseguenze – Si rammenta che la
separata indicazione delle spese/costi nella dichiarazione dei redditi
fino al 31.12.2006 costituiva una condizione essenziale ai fini della
deducibilità degli stessi, mentre dall’1.1.2007 non è richiesta ai fini
della deducibilità degli stessi, essendo questa subordinata
esclusivamente alla presenza delle predette esimenti. In caso di mancata
indicazione è comunque applicabile una sanzione particolarmente
onerosa.
Ravvedimento – Tale irregolarità può
essere sanata tramite una dichiarazione integrativa, prima dell’avvio
dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed entro il
termine di decadenza dell’accertamento. Ciò consente l’applicazione
delle sanzioni in misura attenuata. Peraltro, qualora la dichiarazione
integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni
prevista dal ravvedimento operoso.
Le sanzioni ridotte –
In particolare se il ravvedimento interviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione
è commessa, la sanzione da versare (codice tributo «8911») è di 32 euro
(25 per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011), mentre
successivamente è pari a 258 euro (in questa particolare ipotesi è
ammesso il ravvedimento anche oltre l’anno). Secondo la circolare
46/E/2009, a controlli iniziati il ravvedimento diviene inefficace e si
applica la sanzione specifica del 10% dei costi non indicati, con un
minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis,
del D.Lgs. 471/97).
Le imprese che nel 2011 hanno sostenuto costi relativamente ad
operazioni (acquisti di beni e prestazioni di servizi) intercorse con
soggetti domiciliati in Paesi o territori extra-UE a fiscalità
privilegiata (c.d. paradisi fiscali) devono evidenziarli nel mod. Unico
2012. Qualora questo non fosse stato fatto oppure fosse avvenuto in modo
sbagliato è possibile rimediare mediante ravvedimento operoso.
Costi black list –
Come noto, in base a quanto disposto dall’art. 110, comma 10, TUIR, “le
spese e gli altri componenti negativi” derivanti da operazioni
effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati
dalla c.d. “black list” sono, in generale, indeducibili, salva la
sussistenza delle c.d. circostanze esimenti. Infatti, qualora l’impresa
italiana fornisca la prova che l’impresa estera svolga prevalentemente
un’attività commerciale ai sensi dell’art. 2195, C.c. ovvero, in
alternativa le operazioni siano state effettivamente eseguite e le
stesse rispondano a un interesse economico effettivo, le predette
spese/costi diventano deducibili.
Indicazione in Unico
– Gli stessi devono, però, essere “separatamente indicati nella
dichiarazione dei redditi”, utilizzando gli specifici righi previsti. In
particolare va riportato tra le variazioni in aumento, l’ammontare
complessivo dei costi delle operazioni intercorse con imprese
domiciliate nei paradisi fiscali e tra le variazioni in diminuzione, la
parte deducibile dei costi per la sussistenza delle predette
circostanze.
Conseguenze – Si rammenta che la
separata indicazione delle spese/costi nella dichiarazione dei redditi
fino al 31.12.2006 costituiva una condizione essenziale ai fini della
deducibilità degli stessi, mentre dall’1.1.2007 non è richiesta ai fini
della deducibilità degli stessi, essendo questa subordinata
esclusivamente alla presenza delle predette esimenti. In caso di mancata
indicazione è comunque applicabile una sanzione particolarmente
onerosa.
Ravvedimento – Tale irregolarità può
essere sanata tramite una dichiarazione integrativa, prima dell’avvio
dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria ed entro il
termine di decadenza dell’accertamento. Ciò consente l’applicazione
delle sanzioni in misura attenuata. Peraltro, qualora la dichiarazione
integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la
violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni
prevista dal ravvedimento operoso.
Le sanzioni ridotte –
In particolare se il ravvedimento interviene entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione
è commessa, la sanzione da versare (codice tributo «8911») è di 32 euro
(25 per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011), mentre
successivamente è pari a 258 euro (in questa particolare ipotesi è
ammesso il ravvedimento anche oltre l’anno). Secondo la circolare
46/E/2009, a controlli iniziati il ravvedimento diviene inefficace e si
applica la sanzione specifica del 10% dei costi non indicati, con un
minimo di 500 euro e un massimo di 50mila euro (articolo 8, comma 3-bis,
del D.Lgs. 471/97).