• NUOVA IVA PER CASSA “IN CHIARO”

    27 Novembre / Senza categoria

    Con la circolare n. 44/2012, emanata nella tarda serata di ieri, l’Agenzia delle Entrate completa il mosaico relativo alla nuova IVA per cassa, di cui all’art. 32-bis del DL 83/2012, a pochi giorni dall’entrata in vigore della stessa, prevista al prossimo 1° dicembre.
    Dopo aver ricordato che l’entrata in vigore del regime in questione
    comporta l’automatica abrogazione della precedente IVA di cassa, di cui
    all’art. 7 del DL 185/2008, che si differenzia in quanto applicabile in
    relazione alla singola operazione, l’Agenzia riassume tutto il quadro
    normativo concernente la materia (oltre all’art. 32-bis,
    infatti, è necessario tener conto del decreto attuativo dell’11 ottobre
    2012 e del provvedimento direttoriale del 21 novembre che ha fissato
    modalità e termini per l’esercizio dell’opzione).
    Relativamente alle caratteristiche generali del “cash accounting” (termine coniato dalla stessa Agenzia), la circolare n. 44 ricorda che l’opzione esercitata dal soggetto passivo comporta il differimento dell’esigibilità
    dell’imposta di tutte le operazioni attive effettuate verso cessionari o
    committenti soggetti passivi all’atto del pagamento del corrispettivo
    (sia pure entro il limite massimo di un anno, salva l’ipotesi di
    assoggettamento a procedure concorsuali dell’acquirente o committente),
    nonché il corrispondente rinvio della detrazione
    dell’imposta sugli acquisti al medesimo momento di pagamento
    dell’imposta, fermo restando l’esercizio del diritto alla detrazione nei
    modi ordinari in capo all’acquirente o committente che non abbia optato
    per l’IVA di cassa.
    Relativamente al limite massimo di volume d’affari,
    pari a 2 milioni di euro (cui concorrono tutte le operazioni, comprese
    quelle con IVA per cassa), l’Agenzia ricorda che tale soglia deve essere
    verificata nell’anno precedente, o per i soggetti che iniziano
    l’attività si deve aver riguardo a quello presunto, e che in caso di
    superamento in corso d’anno l’opzione cessa a
    partire dal mese o trimestre successivo, con la conseguenza che
    nell’ultima liquidazione deve essere computata sia l’imposta a debito,
    sia quella a credito ancora “sospesa”.
    Per quanto riguarda il differimento della detrazione in
    capo al soggetto che esercita l’opzione, che riguarda tutte le
    operazioni passive, l’Agenzia ricorda che lo stesso sorge all’atto del pagamento del corrispettivo
    e comunque decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, e può
    essere esercitata secondo le condizioni esistenti in tale ultimo momento
    (effettuazione dell’operazione ex art.
    6), così da evitare, precisa l’Agenzia, “che la percentuale di
    detraibilità spettante possa essere determinata in ragione del momento
    in cui il prezzo è corrisposto e, quindi, rimessa alla determinazione
    del cessionario/committente in regime di Iva per cassa”. Relativamente
    al termine ultimo per l’esercizio della detrazione,
    la circolare in commento precisa che la stessa può essere effettuata al
    più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
    quello in cui è stato pagato il corrispettivo, in quanto è in tale momento che sorge il diritto alla detrazione.
    In merito alle operazioni escluse,
    dopo aver evidenziato che, nell’ambito delle operazioni effettuate con i
    privati, non si deve tener conto di quelle effettuate con enti non commerciali,
    anche se utilizzate in parte per l’attività istituzionale, per le quali
    si rende quindi applicabile il regime di IVA per cassa, si conferma
    l’esclusione di tutte le operazioni per le quali si applicano regimi speciali (tra
    cui non sono ricomprese quelle per le quali è previsto un differimento
    dei termini di registrazione, come nel caso degli autotrasportatori, di
    cui all’art. 74, comma 4, del DPR 633772), di quelle “differite” ex art. 6, comma 5, del DPR 633/72, in quanto già soggette ad IVA per cassa “a regime”, delle operazioni soggette a reverse charge e di quelle non imponibili (art. 41 del DL 331/93, e artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633772). Dal lato degli acquisti, oltre a quelle espressamente escluse (operazioni in reverse charge,
    acquisti intracomunitari, importazioni ed estrazioni dai depositi IVA),
    l’Agenzia ricorda che la detrazione per “cassa” riguarda tutti gli
    acquisti, sia pure in presenza di operazioni attive escluse dal regime
    in questione.
    Infine, per gli adempimenti si conferma quanto già
    precisato dal provvedimento direttoriale del 21 novembre e, in
    particolare, l’obbligo di indicazione in fattura la dicitura “IVA di cassa”,
    l’opzione per comportamento concludente con vincolo triennale e
    l’entrata in vigore al prossimo 1° dicembre 2012, che costituisce un
    anno intero per coloro che opteranno sin dalla predetta data.

    http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_401734.aspx

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