Molte imprese sono solite, in occasione delle festività natalizie, donare omaggi non solo ai clienti, ma anche ai propri dipendenti.
Sotto il profilo dell’imposizione diretta, se dal lato dell’impresa i
costi sostenuti per l’acquisto degli omaggi sono deducibili dal reddito
imponibile, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente
oggetto di tassazione.
Dal punto di vista del dipendente che riceve gli omaggi,
infatti, il disposto generale dell’art. 51, comma 1 del TUIR prevede
l’assorbimento da parte del reddito di lavoro dipendente di quei “valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.
Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi
assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per
effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.
Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (quali co.co.co e lavoratori a progetto) sono, in linea generale, assoggettate a tassazione.
Secondo
l’abrogata lett. b) dell’art. 51, comma 2 del TUIR, non concorreva a
formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni che
costituivano erogazioni liberali concesse in occasione di festività o
ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti (o soggetti
assimilati), nel limite di 258,23 euro per periodo d’imposta.
In merito all’attuale regime, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 22 ottobre 2008 n. 59 (paragrafo 16), ha chiarito che le erogazioni liberali concesse ai dipendenti possono ancora essere detassate qualora ricorrano le condizioni di applicabilità della soglia dei fringe benefits
di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR. La citata norma esclude dalla
formazione del reddito il valore normale dei beni ceduti e dei servizi
prestati se complessivamente di importo non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta. Pertanto, risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefits, i 258,23 euro.
La summenzionata norma precisa altresì che, nel caso in cui il limite venga superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
La C.M. 23 dicembre 1997 n. 326 (§ 2.3.1) ha precisato che il limite di esenzione va determinato considerando anche il valore complessivo di tutti i fringe benefits disciplinati dall’art. 51, comma 4 del TUIR, concessi al lavoratore nel periodo d’imposta.
Pertanto, poiché in molte situazioni aziendali la soglia dei fringe benefits è già in tutto o in parte occupata, l’impresa dovrà verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare di tale soglia ancora disponibile.
La
circ. Agenzia delle Entrate 59/2008 ha peraltro chiarito che, a
differenza delle previgente disciplina, la liberalità può essere erogata
anche:
– ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l’erogazione liberale sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti;
– in occasioni diverse dalle festività e dalle ricorrenze.
Dal lato dell’impresa,
il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da
destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati
(es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95, comma 1 del TUIR.
Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori
dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di
educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o
culto.
Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art.
100, comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili
dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille
delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.
GLI OMAGGI SONO FRINGE BENEFIT PER I DIPENDENTI
10 Dicembre / Senza categoria