Con Circolare
21 dicembre 2012 n. 48, l’Agenzia delle Entrate ha fornito
chiarimenti sull’applicazione dell’imposta di bollo a seguito delle
modifiche normative introdotte dal D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 201/2011.
Tra le precisazioni segnalate si evidenzia che:
- per
il pagamento dell’imposta di bollo annuale, il saldo negativo
non concorre alla media degli altri conti ai fini del calcolo della
soglia di esenzione; - l’imposta
è dovuta quando la giacenza media è superiore a 5.000 euro. Il
titolare persona fisica di un conto corrente o libretto di risparmio è
tenuto al pagamento di un’imposta di 34,20 euro. Se invece il conto
è intestato a soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta sale a 100
euro. Sono esenti i conti intestati a persone disagiate con Isee inferiore
a 7.500 euro e quelli riferiti a Onlus; - l’imposta sulle comunicazioni
relative a prodotti finanziari è pari allo 0,15% del valore di mercato di
portafoglio, in mancanza del quale si considera il valore nominale o di
rimborso, oppure il valore storico. Risultano esenti i buoni fruttiferi postali
fino a 5.000 euro, i fondi pensione e quelli sanitari.