Con il Ddl. AS 601-711-1171-1198-B, approvato dal Senato in via
definitiva il 21 dicembre 2012 e non ancora pubblicato sulla G.U.,
vengono apportate importanti modifiche alla disciplina della professione forense. La riforma tocca molti aspetti, in applicazione anche dei recenti interventi normativi sulla riforma degli ordinamenti professionali.
Innanzitutto, sono state inserite tra le attività riservate in esclusiva agli avvocati le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale; l’attività professionale in materia stragiudiziale è limitata alla competenza degli avvocati se connessa
all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo,
sistematico e organizzato. Vengono comunque fatti salvi “i casi in cui
ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici
settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate” (art. 2, comma 6, del Ddl.).
L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato su autonomia e indipendenza
dell’azione professionale e del giudizio intellettuale. Indipendenza,
lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto
del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della corretta
e leale concorrenza, sono i caratteri deontologici per l’esercizio
della professione (art. 3, commi 1 e 2, del Ddl.).
Ammesse le associazioni tra avvocati,
nelle quali possono partecipare, oltre agli iscritti all’Albo forense,
anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie
individuate con un regolamento di prossima emanazione. Tale possibilità è
stata introdotta per assicurare al cliente prestazioni anche a
carattere multidisciplinare. Le associazioni che hanno ad oggetto
esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono
assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali (art. 4, commi 1,
2 e 10, del Ddl.). Per le società di avvocati,
la relativa disciplina è stata rinviata all’adozione di un DLgs.,
adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il CNF e il
parere successivo delle Commissioni competenti per materia delle Camere
(art. 5 del Ddl.).
Viene, poi, prescritta la pubblicazione, da parte degli Ordini professionali, dell’elenco degli indirizzi PEC comunicati dagli avvocati iscritti ex art. 16, comma 7, del DL 185/2008 (art. 7, comma 2, del Ddl.).
Per quanto riguarda le specializzazioni,
il titolo di “specialista” si può conseguire all’esito positivo di
percorsi formativi almeno biennali o per comprovata esperienza nel
settore di specializzazione. La relativa disciplina è stata rinviata a
un regolamento del Ministro della Giustizia, previo parere del CNF (art.
9 del Ddl.).
Viene consentita la pubblicità informativa
sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura
dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e
professionali posseduti, purché le informazioni rese siano trasparenti,
veritiere, corrette e non comparative con altri professionisti,
equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive (art. 10 del Ddl.). È
ribadito, poi, l’obbligo di formazione continua,
con il costante aggiornamento della propria competenza professionale
per assicurare la qualità delle prestazioni e contribuire al migliore
esercizio della professione nell’interesse dei clienti e
dell’amministrazione della giustizia. Il CNF determinerà modalità e
condizioni per l’assolvimento dell’obbligo (art. 11 del Ddl.).
Il Ddl. prescrive l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di
documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai
clienti, a carico dell’avvocato, dell’associazione o della società fra
professionisti, in maniera autonoma o per il tramite di convenzioni
sottoscritte dal CNF, da Ordini territoriali, associazioni ed enti
previdenziali forensi. Gli estremi della polizza devono essere resi noti
al cliente.
Inoltre, risulta obbligatoria anche la stipula di un’apposita polizza a copertura degli infortuni
derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in
conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della professione anche
fuori dai locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di
collaboratore esterno occasionale (art. 12 del Ddl.).
Per quanto riguarda il conferimento dell’incarico, il Ddl. precisa che l’incarico può essere svolto anche a titolo gratuito. La pattuizione dei compensi,
di regola per iscritto all’atto del conferimento, è libera. Sono
vietati i patti con i quali l’avvocato percepisce come compenso in tutto
o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione
litigiosa. Il professionista è tenuto a comunicare
al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte
le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento alla conclusione dell’incarico. Su richiesta è tenuto a
comunicare in forma scritta la
prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri,
spese, anche forfetarie, e compenso professionale (art. 13 del Ddl.).
MODIFICHE A TUTTO CAMPO PER LA PROFESSIONE FORENSE
08 Gennaio / Senza categoria