Il Consiglio
Nazionale del Notariato con Studio n. 129-2012/T, pubblicato l’8 gennaio
2013, ha fornito chiarimenti in materia di recupero del patrimonio edilizio a
seguito dell’introduzione per effetto del D.L. n. 83/2012 dei nuovi limiti di
agevolazione (detrazione 50% – limite massimo agevolabile 96.000 euro – periodo
agevolabile dal 26.06.2012 al 30.06.2013).
In
particolare, è stata esaminata la possibilità di fruizione del beneficio entro
i nuovi limiti anche relativamente agli acquisti di unità immobiliari abitative
cedute da imprese che abbiano effettuato interventi di recupero e
ristrutturazione edilizia.
Secondo
il Notariato, infatti, “il comma 3 prevede espressamente come la
detrazione di cui al comma 1 (dell’art. 16-bis del TUIR) sia applicabile anche
agli interventi di restauro e risanamento conservativo riguardanti interi
fabbricati eseguiti da imprese di costruzione (o ristrutturazione) purché
entro i sei mesi successivi all’ultimazione degli interventi l’immobile sia
alienato o assegnato. Conseguentemente avendo l’art. 11 del Decreto
sviluppo richiamato il comma 1 dell’art. 16-bis che a sua volta è applicabile
agli interventi di cui al successivo comma 3, le novità previste dal D.L. n.
83/2012 non possono non riguardare anche tale ultima fattispecie”.