L’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente sul tema dell’opzione per la “cedolare
secca” con una nota interna del 14 febbraio 2013 indirizzata ai propri Uffici periferici.
Con tale nota, la direzione centrale ha confermato, ove ce ne fosse stato bisogno, che i
contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la cedolare secca nei modelli dichiarativi
(modello 730 e Unico) non devono presentare il “modello 69” al fine di confermare la
scelta già effettuata per il residuo periodo di durata del contratto.
È evidente, pertanto, che qualora il contribuente, in detto caso, non abbia presentato il
modello indicato, non è tenuto a regolarizzare la propria posizione mediante l’istituto della
“remissione in bonis”, mentre il “modello 69” deve essere presentato solo per il rinnovo
dell’opzione alla scadenza del contratto.
CEDOLARE SECCA: SCONGIURATA LA DOPPIA AZIONE
26 Febbraio / Senza categoria