Con Sentenza
15 marzo 2013, n. 6598, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un
soggetto è proprietario di immobili in Italia anche se iscritto all’AIRE
(residente all’estero) è tenuto comunque al pagamento delle imposte.
In
particolare la Corte di Cassazione ha precisato che “l’iscrizione del
cittadino all’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per
escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel
territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli
affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazione personali – fra i
quali, è stato di recente ritenuto, l’acquisto di beni immobili, la gestione di
affari societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale
trascorra diversi periodi dell’anno, l’intestazione presso una banca avente
sede in Italia di conti correnti”.