• IL PROPRIETARIO DI IMMOBILI IN ITALIA DEVE PAGARELE IMPOSTE NONOSTANTE RISIEDA ALL’ESTERO

    18 Marzo / Senza categoria

    Con Sentenza
    15 marzo 2013, n. 6598, la Corte di Cassazione
    ha stabilito che se un
    soggetto è proprietario di immobili in Italia anche se iscritto all’AIRE
    (residente all’estero) è tenuto comunque al pagamento delle imposte.

    In
    particolare la Corte di Cassazione ha precisato che “l’iscrizione del
    cittadino all’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per
    escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel
    territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli
    affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazione personali – fra i
    quali, è stato di recente ritenuto, l’acquisto di beni immobili, la gestione di
    affari societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale
    trascorra diversi periodi dell’anno, l’intestazione presso una banca avente
    sede in Italia di conti correnti”
    .

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