Con l’art.
10, comma 4, D.L. n. 35/2013, Decreto c.d “sblocca debiti”, sono
state apportate modifiche alla disciplina IMU.
In
particolare, sono state introdotte le seguenti novità:
- il
termine di presentazione della dichiarazione è individuato al 30
giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili
ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell’imposta; - l’efficacia
della deliberazione di approvazione delle aliquote/detrazione
nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione
degli stessi sul sito Internet del Ministero delle Finanze.
A tal fine il Comune deve inviare
telematicamente la deliberazione:
telematicamente la deliberazione:
- entro
il 9 maggio. In caso di mancata pubblicazione entro il 16
maggio, il versamento della prima rata è determinato in misura pari al
50% dell’IMU dovuta sulla base delle aliquote/detrazione dell’anno
precedente; - entro il 9 novembre.
La pubblicazione, che deve avvenire entro il 16 novembre, ha effetto per
la determinazione della seconda rata dovuta nel mese di dicembre. In
caso di mancata pubblicazione entro la predetta data “si applicano gli
atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in
mancanza, quelli adottati per l’anno precedente”.