Con Circolare
14 maggio 2013, n. 78, l’INPS ha chiarito che in caso di svolgimento di
due attività autonome, di cui una soggetta alla Gestione Separata INPS e
l’altra all’IVS, il contribuente ha l’obbligo della doppia contribuzione.
L’obbligo all’IVS scatta al verificarsi degli elementi dell‘”abitualità
e professionalità“, prescindendo dal requisito della prevalenza. Con
tale precisazione, l’istituto definisce i contrasti giurisprudenziali sorti in
merito all’obbligo contributivo del socio – amministratore di S.r.l.
La tesi
dell’INPS ha valore retroattivo e si applica ai rapporti previdenziali attivi e
ai periodi contributivi ancora recuperabili nei termini di prescrizione.
Proprio
in considerazione dei contrasti giurisprudenziali sorti, si dispone la riduzione
delle sanzioni civili alla misura degli interessi legali (2,5%), nei casi
di mancato o ritardato pagamento dei contributi ai periodi contributivi con
scadenza fino al 31 luglio 2010, tranne che nei casi già definiti.