Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso ufficiale ieri
attraverso un Comunicato sul sito web. www.mef.gov.it la proroga all’8
luglio 2013 del termine per il versamento delle imposte risultanti dalle
dichiarazioni Unico ed Irap 2013.
Sono interessati dal differimento i contribuenti per i quali sono previsti gli studi di settore
In
un’interrogazione parlamentare già lo scorso 30 maggio il Ministero
dell’Economia e delle Finanze aveva reso noto che era in corso di
lavorazione un provvedimento che avrebbe previsto la proroga dei
versamenti delle somme dovute a saldo e a titolo di primo acconto.
Prorogato all’8 luglio 2013
il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i
versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap.
I contribuenti interessati – La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.
La proroga si applica anche a:
– coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
– e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei nuovi minimi).
Contribuenti che non usufruiscono della proroga – Rimangono, invece, ferme le scadenze per i pagamenti di Unico 2013:
– del 17 giugno 2013 o;
– dal 18 giugno al 17 luglio 2013 con la maggiorazione dello 0,40%;
per contribuenti che sono estranei agli studi di settore, cioè:
– soggetti non titolari di partita Iva;
– soggetti che hanno un codice attività per il quale non sono previsti studi di settore (e quindi sono soggetti a parametri);
–
soggetti titolari di partita Iva, ma che non conseguono un reddito
d’impresa/lavoro autonomo (es. società/imprenditori titolari di reddito
agrario).
Versamenti prorogati – Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013
(in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo
l’Irpef e l’Ires, ma anche la cedolare secca sugli affitti, l’imposta
sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore
delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).
Nuove scadenze – I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto 2013 (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
http://www.fiscal-focus.info/fisco/unico-2013-ufficiale-la-proroga-dei-versamenti,3,15415