Come noto
la “Riforma Fornero”, in vigore dal 18 luglio 2012, ha introdotto
importanti disposizioni per i datori di lavoro/sostituti d’imposta.
Alcune di
queste sono entrate immediatamente in vigore, altre invece risultano operative
da una specifica data, appositamente individuata dal Legislatore.
Preme
evidenziare, in particolare, che dal 18 luglio 2013 la presunzione del regime
di parasubordinazione (di cui all’articolo 1, commi 26 e 27 della Legge n.
92/2012) si applica anche ai rapporti in corso al 18 luglio 2012.
A riguardo,
si ricorda che i parametri che evidenziano la presenza di una
“monocommittenza” sono:
- durata
della collaborazione, con il medesimo committente, superiore a 8 mesi
annui per due anni consecutivi; - corrispettivo
superiore all’80% di quanto fatturato nell’arco di due anni solari
consecutivi; - postazione fissa in
azienda.