Da domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011,
quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio
del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.
Tuttavia,
il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per
una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale
disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo
differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino
al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino
alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite,
ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente
alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre,
deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di
effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione
dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo,
ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che
eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e
fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma”
emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate
successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo
dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter
del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato
(che si considerano effettuati al momento di ultimazione della
prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente
soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di
ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità
dell’imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha
consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione
all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
L’art.
26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note
di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia,
posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata,
il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è
stata assoggettata l’operazione originaria.
Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del
21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento,
alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si
rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è
emesso successivamente al 1° ottobre 2013.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_435826.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_435826.aspx&utm_campaign=articolo
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011,
quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio
del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.
Tuttavia,
il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per
una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale
disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo
differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino
al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino
alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite,
ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente
alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre,
deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di
effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione
dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo,
ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che
eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e
fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma”
emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate
successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo
dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter
del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato
(che si considerano effettuati al momento di ultimazione della
prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente
soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di
ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità
dell’imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha
consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione
all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
L’art.
26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note
di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia,
posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata,
il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è
stata assoggettata l’operazione originaria.
Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del
21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento,
alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si
rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è
emesso successivamente al 1° ottobre 2013.
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_435826.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_435826.aspx&utm_campaign=articolo