• TELEFISCO CONFERMA LA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE L’F24 PRIMA DELL’INVIO DI UNICO

    10 Febbraio / Senza categoria

    Premessa – L’utilizzo in compensazione nel mod. F24 dei
    crediti relativi alle imposte sui redditi e rispettive addizionali,
    imposte sostitutive, ritenute e Irap per importi superiori a € 15.000
    comporta l’obbligo di rilascio del visto di conformità sulla
    dichiarazione dalla quale scaturisce il credito. Durante Telefisco 2014 i
    tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno confermato che la
    compensazione può essere effettuata prima della presentazione della
    dichiarazione del redditi (munita di visto).

    Legge di stabilità
    La legge di stabilità per il 2014 ha previsto un intervento relativo
    alla compensazione dei crediti fiscali, finalizzato ad allineare le
    regole vigenti per la compensazione dei crediti in materia di “imposte
    dirette e sostitutive” a quelle, più restrittive, che disciplinano la
    compensazione dei crediti Iva.

    Visto – In
    particolare la disposizione normativa recata dalla di legge di stabilità
    2014 introduce, per le imposte sui redditi (Irpef e Ires), per le
    relative addizionali e imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
    per l’Irap, un meccanismo di “certificazione” analogo a quello previsto
    in materia di Iva, subordinando cioè l’utilizzo in compensazione del
    credito annuale per importi superiori a 15.000 euro, alternativamente:
    a) al visto di conformità nella dichiarazione; b) alla sottoscrizione
    della dichiarazione stessa da parte dell’organo incaricato di effettuare
    il controllo contabile.

    Presentazione – Per
    quanto riguarda il credito Iva, l’utilizzo superiore a € 5.000 è
    consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione Iva. È dunque necessario che la dichiarazione Iva sia
    inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la
    compensazione. Inoltre, qualora il credito utilizzato superi il limite
    di € 15.000, è necessario che la dichiarazione Iva sia munita di visto
    di conformità. Per consentire la compensazione, è stata concessa la
    possibilità di presentare la dichiarazione Iva in via autonoma a partire
    dal primo febbraio di ogni anno.

    Unico – Alla
    luce di tale particolare procedura da rispettare in caso di
    compensazione del credito Iva in occasione di Telefisco 2014 è stato
    chiesto ai tecnici dell’Agenzia delle Entrate se le compensazioni di
    crediti da imposte dirette e Irap superiori a 15.000 euro dal 2014 siano
    comunque subordinate alla preventiva presentazione della dichiarazione
    munita del visto di conformità o se sia possibile prima compensare e
    solo successivamente presentare il modello dichiarativo certificato.

    Agenzia delle Entrate
    A tale domanda l’Agenzia delle Entrate ha risposto che “a differenza di
    quanto previsto per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro,
    per i quali la disposizione prevede che la compensazione può essere
    effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
    presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito
    emerge, la norma in esame non prevede espressamente l’obbligo di
    preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del loro utilizzo
    in compensazione”. In sostanza diversamente dalle regole Iva, la norma
    non richiede che il visto sia apposto prima delle compensazioni; quindi
    le compensazioni possono avvenire a condizione che la dichiarazione
    (anche presentata in futuro) sia munita del visto.

    http://www.fiscal-focus.info/fisco/compensazione-prima-dell-invio,3,19722

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