L’articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (finanziaria 2014), ha previsto che, nel caso di rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro emergenti dalla dichiarazione modello 730, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi entro il termine di sei mesi
dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di
presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la
medesima Agenzia procederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della
Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d’imposta
è, invece, esonerato in tale ipotesi dall’effettuazione del conguaglio
così come disciplinato all’articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999.
Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto non è pregiudicata l’ulteriore azione di accertamento.
dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di
presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la
medesima Agenzia procederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della
Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d’imposta
è, invece, esonerato in tale ipotesi dall’effettuazione del conguaglio
così come disciplinato all’articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999.
Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto non è pregiudicata l’ulteriore azione di accertamento.
La norma è chiara in ordine alle condizioni da dover verificare: l’importo
richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni
per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. L’Agenzia delle
Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non
rilevino anomalie, provvederà all’erogazione della somma
complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del
prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del
CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato
l’assistenza fiscale.
richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni
per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta. L’Agenzia delle
Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non
rilevino anomalie, provvederà all’erogazione della somma
complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del
prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del
CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato
l’assistenza fiscale.
Sul tema in occasione di “telefisco” sono giunti degli importanti chiarimenti, che velocemente riassumiamo:
- ai fini della verifica del limite di 4mila euro rileva l’importo complessivo
del rimborso. Dunque non interessa che i carichi di famiglia, ad
esempio, siano pari a 800 euro. Rileva la presenza, nell’importo
richiesto a rimborso, anche dei carichi di famiglia; - anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia,
qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da
precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro sarà oggetto di controllo preventivo; - nel caso di compensazione delle imposte non gestite nel 730 e
avvenute mediante il modello F24, gli importi compensati non
risulteranno come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto
non rilevano ai fini della verifica dei 4mila euro; - in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti
dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato
il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di
riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi
sono effettuati dai sostituti d’imposta secondo le ordinarie modalità.
Descritta la disposizione e i relativi
primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente
che il contribuente potrebbe avere interesse al pagamento mediante sostituto
piuttosto che attendere il controllo dell’Agenzia delle Entrate e la
relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere
caratterizzato da un termine “perentorio” e posto che i rimborsi
comunque saranno effettuati dall’Agenzia solo “al termine delle operazioni di controllo preventivo”, il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.
primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente
che il contribuente potrebbe avere interesse al pagamento mediante sostituto
piuttosto che attendere il controllo dell’Agenzia delle Entrate e la
relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere
caratterizzato da un termine “perentorio” e posto che i rimborsi
comunque saranno effettuati dall’Agenzia solo “al termine delle operazioni di controllo preventivo”, il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.
Cosa fare? Non sembra assolutamente il
caso di transitare alla dichiarazione dei redditi “Unico PF”, posto che
comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi
“tempi biblici” di pagamento. Il primo “escamotage”, che francamente non
piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito
“entro i limiti”, magari “dimenticando” degli oneri deducibili e/o
detraibili e poi provvedere alla dichiarazione integrativa a favore,
ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all’erogazione del
rimborso. È evidente però che simili “intuizioni” potrebbero lasciare
quantomeno perplessa l’amministrazione finanziaria, con conseguenze non
conosciute. Diversa è invece l’alternativa di “rinunciare” ad una parte del credito.
Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a
4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l’immediato rimborso.
Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle
spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di spese non conosciute dall’amministrazione
finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli
interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per
le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari
esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini
farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente “decide” che 100,00
euro di spese mediche “in realtà” non hanno i requisiti della detrazione, ecco che l’ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.
caso di transitare alla dichiarazione dei redditi “Unico PF”, posto che
comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi
“tempi biblici” di pagamento. Il primo “escamotage”, che francamente non
piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito
“entro i limiti”, magari “dimenticando” degli oneri deducibili e/o
detraibili e poi provvedere alla dichiarazione integrativa a favore,
ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all’erogazione del
rimborso. È evidente però che simili “intuizioni” potrebbero lasciare
quantomeno perplessa l’amministrazione finanziaria, con conseguenze non
conosciute. Diversa è invece l’alternativa di “rinunciare” ad una parte del credito.
Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a
4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l’immediato rimborso.
Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle
spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di spese non conosciute dall’amministrazione
finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli
interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per
le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari
esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini
farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente “decide” che 100,00
euro di spese mediche “in realtà” non hanno i requisiti della detrazione, ecco che l’ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.
Infine, l’ultima soluzione che si offre è
di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili
sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che
la norma richiama testualmente “la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”;
l’Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione
del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il
prospetto, infatti, può risultare compilato anche senza attribuzione di detrazioni
e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione
normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può
decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del
coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati,
il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione
all’altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste
soluzioni, si elimina in toto la condizione normativa (salvo
l’esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il
rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in
termini di detrazioni per familiari (infatti, “spostando” il carico di
famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione
spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese
sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle
spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve
diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una spesa
intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50%
tra i coniugi, scriva di suo pugno che l’intero importo è stato pagato
solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le
sue spese ed ottiene “l’ambita” riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie
di “fuga” indolori esistono ed in tempi di “vacche magre”, portare a
casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.
di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili
sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che
la norma richiama testualmente “la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”;
l’Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione
del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il
prospetto, infatti, può risultare compilato anche senza attribuzione di detrazioni
e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione
normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può
decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del
coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati,
il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione
all’altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste
soluzioni, si elimina in toto la condizione normativa (salvo
l’esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il
rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in
termini di detrazioni per familiari (infatti, “spostando” il carico di
famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione
spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese
sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle
spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve
diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una spesa
intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50%
tra i coniugi, scriva di suo pugno che l’intero importo è stato pagato
solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le
sue spese ed ottiene “l’ambita” riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie
di “fuga” indolori esistono ed in tempi di “vacche magre”, portare a
casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.