• RIMBORSI OLTRE 4 MILA EURO: MEGLIO FERMARSI SOTTO LA SOGLIA

    01 Aprile / Senza categoria
    L’articolo 1, comma 586, della Legge 147/2013 (finanziaria 2014), ha previsto che, nel caso di rimborsi complessivamente superiori a 4 mila euro emergenti dalla dichiarazione modello 730, l’Agenzia delle Entrate dovrà effettuare un controllo preventivo. Solo dopo detto riscontro, da effettuarsi entro il termine di sei mesi
    dalla scadenza della presentazione dei 730 ovvero, in caso di
    presentazione successiva, entro sei mesi dalla stessa presentazione, la
    medesima Agenzia procederà, ai sensi dell’articolo 1, comma 587, della
    Legge 27 n. 147/2013, a effettuare il rimborso. Il sostituto d’imposta
    è, invece, esonerato in tale ipotesi dall’effettuazione del conguaglio
    così come disciplinato all’articolo 19 del Dm n.164 del 31 maggio 1999.
    Ovviamente trattasi di controlli dedicati al rimborso e pertanto non è pregiudicata l’ulteriore azione di accertamento.
    La norma è chiara in ordine alle condizioni da dover verificare: l’importo
    richiesto a rimborso deve derivare, anche parzialmente, da detrazioni
    per carichi di famiglia e/o da eccedenze di imposta
    . L’Agenzia delle
    Entrate, effettuati i controlli, anche documentali, nei casi in cui non
    rilevino anomalie, provvederà all’erogazione della somma
    complessivamente indicata a rimborso e riportata nel rigo 164 del
    prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborato a cura del
    CAF-dipendenti o del professionista abilitato che ha prestato
    l’assistenza fiscale.
    Sul tema in occasione di “telefisco” sono giunti degli importanti chiarimenti, che velocemente riassumiamo:
    • ai fini della verifica del limite di 4mila euro rileva l’importo complessivo
      del rimborso. Dunque non interessa che i carichi di famiglia, ad
      esempio, siano pari a 800 euro. Rileva la presenza, nell’importo
      richiesto a rimborso, anche dei carichi di famiglia;
    • anche in assenza di detrazioni d’imposta per carichi di famiglia,
      qualora dalla dichiarazione emerga un’eccedenza d’imposta derivante da
      precedente dichiarazione, il rimborso superiore a 4mila euro sarà oggetto di controllo preventivo;
    • nel caso di compensazione delle imposte non gestite nel 730  e
      avvenute mediante il modello F24, gli importi compensati non
      risulteranno come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto
      non rilevano ai fini della verifica dei 4mila euro;
    • in presenza di rimborsi di importo superiore a 4mila euro derivanti
      dalla liquidazione di una dichiarazione modello 730/2014 dove non risulta compilato
      il quadro “Familiari a carico” e dalla quale non emergono richieste di
      riconoscimento di eccedenze di precedenti dichiarazioni, i rimborsi 
      sono effettuati dai sostituti d’imposta secondo le ordinarie modalità.
    Descritta la disposizione e i relativi
    primi chiarimenti, è utile effettuare qualche osservazione. È evidente
    che il contribuente potrebbe avere interesse al pagamento mediante sostituto
    piuttosto che attendere il controllo dell’Agenzia delle Entrate e la
    relativa tempistica. Peraltro, tale controllo non sembra essere
    caratterizzato da un termine “perentorio” e posto che i rimborsi
    comunque saranno effettuati dall’Agenzia solo “al termine delle operazioni di controllo preventivo”, il rischio concreto è che passi molto tempo prima di avere la disponibilità monetaria.
    Cosa fare? Non sembra assolutamente il
    caso di transitare alla dichiarazione dei redditi “Unico PF”, posto che
    comunque il credito richiesto a rimborso risentirebbe dei relativi
    “tempi biblici” di pagamento. Il primo “escamotage”, che francamente non
    piace molto, è quello di produrre una dichiarazione con un credito
    “entro i limiti”, magari “dimenticando” degli oneri deducibili e/o
    detraibili e poi provvedere alla dichiarazione integrativa a favore,
    ovviamente dopo che il sostituto ha provveduto all’erogazione del
    rimborso. È evidente però che simili “intuizioni” potrebbero lasciare
    quantomeno perplessa l’amministrazione finanziaria, con conseguenze non
    conosciute. Diversa è invece l’alternativa di “rinunciare” ad una parte del credito.
    Spieghiamo meglio il concetto. Se il contribuente è già attestato a
    4.009,00 euro di credito, è conscio che non avrà l’immediato rimborso.
    Come scendere sotto soglia? Un vaglio può essere fatto in ordine alle
    spese da far confluire nel quadro E. Deve trattarsi, però, di spese non conosciute dall’amministrazione
    finanziaria, che come è noto ha già una serie di informazioni, dagli
    interessi pagati sui mutui ai contributi previdenziali, transitando per
    le diverse tipologie di assicurazione/previdenze complementari
    esistenti. Diverso è il discorso, ad esempio, per gli scontrini
    farmaceutici: nel nostro esempio, se il contribuente “decide” che 100,00
    euro di spese mediche “in realtà” non hanno i requisiti della detrazione, ecco che l’ammontare del credito si riduce a 3.990,00 euro, totalmente rimborsabile dal sostituto.
    Infine, l’ultima soluzione che si offre è
    di gestire diversamente i carichi di famiglia e le spese detraibili
    sostenute per i familiari. Sul tema è anzitutto importante precisare che
    la norma richiama testualmente “la spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia”;
    l’Agenzia delle Entrate, invece, ha fatto riferimento alla compilazione
    del prospetto dei familiari a carico, a mio modesto avviso errando. Il
    prospetto, infatti, può risultare compilato anche senza attribuzione di detrazioni
    e pertanto in questo caso non dovrebbe sussistere la condizione
    normativa richiesta. Della serie, se un coniuge ha troppo credito, può
    decidere di far transitare le detrazioni per i familiari a vantaggio del
    coniuge con reddito più elevato. O addirittura, nel caso dei separati,
    il coniuge affidatario può decidere di attribuire la detrazione
    all’altro e farsi corrispondere un importo in denaro. Con queste
    soluzioni, si elimina in toto la condizione normativa (salvo
    l’esistenza di crediti da precedenti dichiarazioni) e si ottiene il
    rimborso. Oppure può decidersi, per evitare di perdere qualcosa in
    termini di detrazioni per familiari (infatti, “spostando” il carico di
    famiglia a favore di chi ha reddito maggiore diminuisce la detrazione
    spettante), di modificare la percentuale di ripartizione delle spese
    sostenute nell’interesse dei familiari a carico. Si pensi sempre alle
    spese mediche: nulla vieta che il nostro contribuente, che deve
    diminuire di 19,00 euro il suo credito, in riferimento ad una spesa
    intestata alla figlia e pari a 200,00 euro, inizialmente imputata al 50%
    tra i coniugi, scriva di suo pugno che l’intero importo è stato pagato
    solo dalla moglie. Operando in tal modo, diminuisce di 100,00 euro le
    sue spese ed ottiene “l’ambita” riduzione di 19,00 euro. Insomma, le vie
    di “fuga” indolori esistono ed in tempi di “vacche magre”, portare a
    casa subito un bel rimborso non è affatto da disprezzare.
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