La lett. a) del comma 4, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013 ha modificato
il comma 12-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, relativo alla presentazione della dichiarazione IMU, laddove sono presenti le parole “novanta giorni dalla data”. Pertanto, il primo e l’ultimo periodo del comma 12-ter presentano la seguente formulazione: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni
rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il
modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. […]
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro
il 30 giugno dell’anno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni”.
Tale
modifica normativa trovava il suo scopo nel tentare di evitare
un’eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal
precedente termine mobile dei 90 giorni e di risolvere i problemi sorti
in ordine alla possibilità, da parte dei contribuenti, di ricorrere
all’istituto del ravvedimento, di cui alla lett. b), comma 1, dell’art.
13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che, altrimenti non avrebbero
trovato soluzione.
Dunque, per le variazioni intervenute o per l’inizio del possesso nel 2013, la Dichiarazione IMU va presentata entro il 30 giugno 2014.
Chi deve presentare la Dichiarazione IMU? La Dichiarazione IMU va presentata nei seguenti due casi:
1) qualora gli immobili godano di riduzioni d’imposta;
2) nei casi in cui il comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Casi particolari
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati
– La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art. 13
co.3 del D.L. n.201/2011), purché sussistano congiuntamente l’inagibilità o l’inabitabilità e l’assenza di utilizzo dell’immobile, laddovel’inagibilità consiste in:
– un degrado fisico sopravvenuto (ad esempio, fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente);
– o in un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione.
L’inagibilità o l’inabitabilità deve essere accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione o presenta dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale dichiara di
essere in possesso di una perizia accertante l’inagibilità o
l’inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato.
La dichiarazione IMU va presentata solo nel caso in cui si perda il diritto alla riduzione,
poiché è in questa ipotesi che il comune non dispone delle informazioni
necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste
dalla legge per l’agevolazione in questione.
Nel modello ministeriale definitivo è stata eliminata rispetto alla versione in bozza la frase: “Occorre
richiamare l’attenzione sul fatto che i comuni, nell’esercizio della
propria potestà regolamentare, possono, comunque, stabilire ulteriori
modalità di attestazione di tale condizione”.
Fabbricati di interesse storico o artistico – La base imponibile per tali fabbricati è ridotta del 50% (art.13 co.3 del D.L. n. 201/2011), ma solo per quelli previsti dall’art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”.
http://www.fiscal-focus.info/s-o-s-imu-tasi-tari/dichiarazione-imu-invio-entro-il-30-giugno,3,22007