Dopo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale
è entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca italia che
contiene importanti novità per il settore casa. le più importanti
riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo
mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula rent to buy,
queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di
edilizia sociale.
è entrato ufficialmente in vigore il decreto sblocca italia che
contiene importanti novità per il settore casa. le più importanti
riguardano le agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e lo
mette in affitto e quelle per chi usufruisce della formula rent to buy,
queste ultime estese ora a tutti i contratti e non solo a quelli di
edilizia sociale.
Articolo 21. detrazioni fiscali acquisto abitazioni da dare in locazione
Secondo il decreto chi acquista un alloggio e lo mette in affitto a
canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione
irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a una spesa
massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del
contratto d’affitto e vale anche per l’acquisto di un secondo immobilie
da destinare alla locazione. Benefici anche per cui costruisce su un
terreno edificabile già di sua proprietà prima dell’inizio dei lavori.
canone concordato per almeno otto anni, podrà godere di una deduzione
irpef pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a una spesa
massima di 300mila euro. Il beneficio viene ripartito negli 8 anni del
contratto d’affitto e vale anche per l’acquisto di un secondo immobilie
da destinare alla locazione. Benefici anche per cui costruisce su un
terreno edificabile già di sua proprietà prima dell’inizio dei lavori.
Per ottenere la detrazione irpef è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
2) l’unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole)
3) l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9)
4) l’unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b.
1) non sussistano rapporti di parentela di primo grado tra locatore e locatario
2) l’unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate e (zone agricole)
3) l’unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo a (ad eccezione delle categoria a/1, a/8 e a/9)
4) l’unità immobiliare sia classificabile nelle classi energetiche a o b.
Agevolazioni per l’acquisto con riscatto (rent to buy)
Vengono
estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal
decreto casa e sino ora limitati all’edilizia sociale. trascorsi almeno
sette anni dalla stipula del contratto, l’inquilino ha la facoltà di
riscattare l’unità immobiliare.
estesi a tutti i tipi di contratto i benefici fiscali previsti dal
decreto casa e sino ora limitati all’edilizia sociale. trascorsi almeno
sette anni dalla stipula del contratto, l’inquilino ha la facoltà di
riscattare l’unità immobiliare.
Per l’acquirente il vantaggio è duplice: da una parte gli effetti
fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista,
scattano al momento del riscatto e non all’inizio del contratto di
locazione; dall’altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire
il capitale necessario all’acquisto dell’immobile.
fiscali della compravendita, sia per chi vende sia per chi acquista,
scattano al momento del riscatto e non all’inizio del contratto di
locazione; dall’altra il compratore ha sette anni di tempo per reperire
il capitale necessario all’acquisto dell’immobile.
Articolo 19: imposta di bollo per i canoni di locazione. viene
riconosciuta l’esenzione dell’imposta di bollo per la registrazione di
un contratto che preveda la riduzione del canone.
riconosciuta l’esenzione dell’imposta di bollo per la registrazione di
un contratto che preveda la riduzione del canone.
Articolo 17 (semplificazioni in edilizia privata). tante le novità in materia di semplificazione edilizia, la più rilevante è quelle che sancisce la
possibilità di frazionare un’unità immobiliare in più unità, o al
contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice
comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire.
possibilità di frazionare un’unità immobiliare in più unità, o al
contrario di accorpare più unità immobiliari, con una semplice
comunicazione al comune e non più con il permesso di costruire.
Prima del decreto, quest’intervento era classificato come
ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire
(90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l’entrata in
vigore dello sblocca italia, invece, questa operazione viene
classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere fatta con
una semplice “comunicazione di inizio lavori” (cil). Il contributo da
versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un’importante
riduzione di tempi e costi.
ristrutturazione edilizia e bisognava ottenere il permesso di costruire
(90/150 giorni) e pagare il contributo di costruzione. con l’entrata in
vigore dello sblocca italia, invece, questa operazione viene
classificata come “manutenzione straordinaria” e può essere fatta con
una semplice “comunicazione di inizio lavori” (cil). Il contributo da
versare è quello per gli oneri di urbanizzazione, con un’importante
riduzione di tempi e costi.
Lavori senza interventi sulle parti strutturali. per
i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non
della volumetria complessiva dell’edificio, sarà sufficiente la
presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non
si interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche
ai fini catastali e viene inviata dal comune all’agenzia del territorio.
i lavori che comportano un cambiamento delle superfici interne, ma non
della volumetria complessiva dell’edificio, sarà sufficiente la
presentazione della cil+la dichiarazione di un tecnico abilitato che non
si interviene sulle parti strutturali. la comunicazione è valida anche
ai fini catastali e viene inviata dal comune all’agenzia del territorio.
Semplificazione fiscali per le siiq. il governo ha
stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le
società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di
un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato
la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi
dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.
stabilito semplificazioni burocratiche e sgravi fiscali per le siiq, le
società immobiliari quotate con regime fiscale agevolato. si tratta di
un tentativo di superare le rigidità burocratiche che ne hanno bloccato
la crescita. in particolare si ridefiniscono i requisiti partecipativi
dei soci e si rende più flessibile la gestione degli investimenti.