A pochi giorni dall’avvio dell’estensione dell’obbligo di utilizzo del modello F24 telematico, l’Agenzia delle entrate dirama le proprie istruzioni operative con la circolare 27/E del 19/09/2014.
Il documento di prassi, innanzitutto, riepiloga le casistiche che sono interessate dall’obbligo, che vanno considerate in aggiunta a quelle già presenti (riferimento ai titolari di partita IVA):
- modelli F24 a saldo zero: potranno essere pagati
unicamente mediante i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate (servizi “F24 web” o “F24 online”, attraverso
i canali telematici Fisconline o Entratel), direttamente dal
contribuente oppure per il tramite di un intermediario abilitato
(trasmissione delle deleghe in nome e per conto degli assistiti con
servizio “F24 cumulativo” o “F24 addebito unico”) - modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero e modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro
(a prescindere dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione):
potranno essere presentati esclusivamente per via telematica, mediante i
servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure
mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli
istituti di credito.
I suddetti obblighi si aggiungono a quelli già vigenti nell’ordinamento;
così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare
esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo
restando l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la
compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o
infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
così, ad esempio, i titolari di partita IVA dovranno utilizzare
esclusivamente modalità telematiche per tutti i modelli F24, fermo
restando l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate, per effettuare la
compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o
infrannuale, per importi superiori a 5.000,00 euro annui.
Per tali ultimi soggetti, dunque, e
non solo per i privati, si applicheranno, in aggiunta ai suddetti
obblighi già vigenti, le novità di cui sopra in caso di compensazioni
(delega a saldo zero) per importi non superiori a 5.000 euro.
non solo per i privati, si applicheranno, in aggiunta ai suddetti
obblighi già vigenti, le novità di cui sopra in caso di compensazioni
(delega a saldo zero) per importi non superiori a 5.000 euro.
Resta chiarita la possibilità di continuare ad utilizzare i modelli cartacei nelle seguenti ipotesi:
- modelli con saldo a debito non
superiore a 1.000 euro, se non relativi a titolari di partita IVA
(ipotesi non contemplata dalla norma); - F24 precompilati dall’ente impositore
(Agenzia delle entrate, comuni, ecc.), a condizione che non siano
indicati crediti in compensazione; in tal senso, dunque, il legittimo
utilizzo dei crediti viene praticamente “scoraggiato” per effetto della
complicazione dell’utilizzo del canale telematico; - modelli relativi a versamenti rateali
in corso, ma solo a condizione che siano relativi a non titolari di
partita IVA e solo fino al 31/12/2014 (in tal senso si salvaguardano, ad
esempio, i versamenti relativi al saldo 2013 ed al primo acconto 2014); - modelli utilizzati per la fruizione di
agevolazioni fiscali (crediti di imposta) con compensazioni che si
possono effettuare unicamente presso gli agenti della riscossione.
La circolare, inoltre, si occupa anche delle casistiche relative ai contribuenti oggettivamente impossibilitati a detenere un conto corrente, suggerendo le seguenti soluzioni:
- i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione,
potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un
intermediario abilitato a Entratel, disponibile all’addebito del
pagamento sul proprio conto corrente, oppure ad intermediari della
riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità
telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente, in quanto
il pagamento è eseguito con modalità diverse (ad esempio tramite
addebito di carte prepagate). Solo ove non sia attuabile nessuna
soluzione, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo; - i modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, ma con saldo finale maggiore di zero,
potranno essere presentati con le modalità telematiche richiamate al
punto precedente. In caso di indisponibilità, potrà essere presentato,
esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione
dall’Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale
compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito
da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato
anche con modello F24 cartaceo.