Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2014, n. 159941 definisce le modalità operative per l’iscrizione nell’archivio VIES dei soggetti IVA che effettuano operazioni intracomunitarie; in particolare:
- cessioni e acquisti intra-UE di beni e
- prestazioni di servizi “generiche” scambiate con soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE.
Come noto, l’art. 22 del DLgs. n. 175/2014, nel modificare l’art. 35
del D.P.R. n. 633/1972, consente agli operatori – interessati ad operare
in ambito intracomunitario – di essere immediatamente iscritti nella banca dati,
in modo da poter applicare il regime impositivo basato sul principio di
tassazione nel Paese di destinazione del bene o del servizio senza dover più attendere il decorso del termine di 30 giorni previsto per la formazione del “silenzio-assenso” dell’Amministrazione finanziaria.
In più occasioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che,
nel suddetto periodo temporale, in cui l’operatore è un soggetto
titolare di partita IVA non ancora iscritto nell’archivio VIES, è
possibile effettuare esclusivamente operazioni interne,
cioè con imposta applicata nel Paese di origine del bene o del servizio
(risoluzione n. 42/E/2012 e circolari n. 39/E/2011 e 4/E/2011).
Da alcune pronunce della Corte di giustizia si desume, tuttavia, che il regime previgente si poneva in contrasto
con il sistema impositivo degli scambi intracomunitari, applicabile
anche in assenza di autorizzazione (causa C-587/10 del 27 settembre 2012
e causa C-273/11 del 6 settembre 2012).
Nel decreto sulle semplificazioni fiscali è stato posto finalmente
rimedio alle numerose incongruenze discendenti dal previgente regime
autorizzativo, che finiva peraltro per provocare una distorsione della
concorrenza a danno delle imprese nazionali.
In base alla nuova disciplina, l’iscrizione nell’archivio VIES si ottiene già al momento in cui il soggetto passivo esprime l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, vale a dire:
- in sede di dichiarazione di inizio attività,
compilando il campo “Operazioni intracomunitarie” del quadro I dei
modelli AA7 e AA9, ovvero – per gli enti non commerciale non soggetti
IVA – selezionando la casella C del quadro A del modello AA7; - per i soggetti già titolari di partita IVA,
compresi i soggetti non residenti identificati direttamente in Italia,
nel momento in cui l’opzione è manifestata utilizzando le apposite
funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell’Agenzia delle
Entrate.
Per uniformità di trattamento, sono automaticamente inclusi nella banca dati tutti i soggetti passivi che abbiano presentato istanza di iscrizione a partire dal 15 novembre 2014 e per i quali non sia stato emanato, alla data del 15 dicembre 2014, l’apposito provvedimento di diniego.
Per effetto dell’immediata registrazione nell’archivio VIES, il controllo dell’Amministrazione finanziaria, da anticipato, diventa posticipato.
Gli Uffici verificheranno, infatti, che i dati forniti siano completi ed esatti e, in caso di esito negativo, procederanno alla cessazione della partita IVA e alla cancellazione dalla banca dati.
A quest’ultimo riguardo, è stato inoltre previsto che l’esclusione
della partita IVA dalla banca dati sarà disposta d’ufficio, previa
comunicazione al soggetto passivo, qualora il medesimo non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi,
successivi alla data di inclusione nell’archivio. Sul punto, il
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’esclusione
dalla banca dati è effettuata a cura della Direzione provinciale
competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente ed ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione.
Andrebbe, tuttavia, chiarito se nel suddetto arco temporale sia possibile instaurare un contraddittorio
volto a superare la presunzione che il soggetto passivo non intenda più
effettuare operazioni intracomunitarie. A ben vedere, infatti, la
citata presunzione dovrebbe avere carattere soltanto relativo siccome il principio di destinazione che caratterizza gli scambi intra-UE di beni e servizi riveste natura sostanziale e, quindi, non può dipendere dalla mancata presentazione dei modelli INTRASTAT.
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