• L’AGENZIA CHIARISCE (TARDIVAMENTE) LE NOVITA’ DEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

    05 Gennaio / Senza categoria

    La corposa Circolare n. 31/E,
    rilasciata tardivamente dall’Agenzia delle entrate a chiarimento del
    decreto Semplificazioni, non fornisce elementi particolari che dissipino
    i dubbi sollevati nelle settimane precedenti dagli operatori dei
    settori toccati dai provvedimenti.

    Si ripercorrono qui brevemente i principali punti esaminati dalla
    Circolare, che rappresentano un commento di 76 pagine, articolo per
    articolo, del decreto Semplificazioni, ad esclusione delle novità in
    materia di dichiarazione precompilata, ed in materia di rimborsi Iva, per la
    quale, invece, è stata pubblicata una
    Circolare apposita, la n. 32/E/2014.

    La circolare, in un estremo tentativo di chiarezza espositiva, è
    stata suddivisa in sei capitoli, in cui sono esaminate le
    semplificazioni introdotte dal decreto, in base alla natura giuridica
    del soggetto interessato (persone fisiche e società), oppure in base
    alla natura degli adempimenti fiscali oggetto di semplificazioni
    (rimborsi, fiscalità internazionale ed eliminazione di adempimenti
    superflui).

    Un ultimo capitolo raccoglie gli argomenti residuali, relativi a
    differenti comparti impositivi, come, a titolo esemplificativo,
    l’adeguamento della definizione di prima casa, l’adeguamento dei limiti
    di importo per le cessioni gratuite di beni e per le spese di
    rappresentanza o le modifiche alla normativa sulle note di variazioni in
    diminuzione.

    Per quanto concerne le semplificazioni che incideranno sulle persone fisiche, sono quattro gli ambiti di intervento:

    • Addizionali comunale e regionale all’Irpef: è stata
      adeguata la data rilevante per la verifica del domicilio fiscale
      dell’addizionale regionale a quella prevista per l’addizionale comunale.
      Pertanto già dalla dichiarazione 2015, sarà necessario indicare il
      domicilio al 1° gennaio 2014 e non più al 31 dicembre. Inoltre,
      l’acconto dell’addizionale comunale già dal 2015 sarà calcolato con la
      stessa aliquota deliberata per l’anno precedente (2014), quindi
      eventuali deliberazioni comunali relative alle aliquote per il 2015
      troveranno applicazione solo nel calcolo del saldo;
    • Spese di vitto e alloggio dei professionisti: le
      somministrazioni e le spese di vitto e alloggio effettuate a partire dal
      1° gennaio 2015, sostenute direttamente dal committente, non
      costituiranno compensi in natura per il professionista, che non dovrà
      più addebitarle in parcella e, pertanto, non potrà più dedurle quali
      oneri dal reddito. Il committente, invece, potrà dedurre direttamente il
      costo secondo le regole della propria categoria di reddito, per altro
      senza soggiacere al limite di deducibilità del 75%, per le spese
      usufruite dal professionista (purché dai documenti fiscali risultino gli
      estremi del professionista che ne ha fruito). L’Agenzia ha inoltre
      puntualizzato che tali previsioni si applicano anche per il lavoro
      autonomo non abituale, ma che non trovano applicazione per le
      prestazioni e somministrazioni acquistate dal lavoratore autonomo e poi
      analiticamente addebitate in fattura al committente, né nell’ipotesi di
      prestazioni diverse, quali ad esempio le spese di trasporto, ancorché
      acquistate direttamente dal committente.
    • Dichiarazione di successione: per i rimborsi
      fiscali non ancora riscossi alla data di entrata in vigore del decreto
      Semplificazioni (13.12.2014), non sussiste più l’obbligo di presentare
      dichiarazione integrativa di successione quando l’erogazione avviene
      dopo la presentazione della dichiarazione di successione
      originaria. Dalla stessa data, anche per le successioni già aperte,
      inoltre, sono stati ampliati i casi di esonero dalla presentazione della
      dichiarazione quando:
      • il valore dell’attivo ereditario non supera 100.000 euro (nuovo limite);
      • l’eredità sia devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta;
      • non cadano in successione beni immobili o diritti reali immobiliari.

    Viene inoltre prevista la facoltà di presentare alcuni documenti, da
    allegare obbligatoriamente alla dichiarazione, in copie non autenticate,
    accompagnati da un’autocertificazione per attestare che le stesse sono
    copia degli originali. Resta salva la facoltà dell’Agenzia delle entrate
    di richiedere i documenti in originale o in copia autentica. Si tratta
    in particolare degli atti di ultima volontà, degli accordi tra le parti
    sulla legittima, dei bilanci e degli inventari, della prova di passività
    e oneri deducibili, ferma restando la possibilità per il Fisco di
    richiedere gli originali o copie autenticate, ora sono ammesse copie non
    autenticate,

    • Riqualificazione energetica degli edifici: lavori pluriennali
      viene abrogato l’obbligo di comunicare alle Entrate i lavori
      finalizzati al risparmio energetico che proseguono per più periodi di
      imposta.

    In relazione alle semplificazioni previste per i rimborsi,
    posto che, come già detto, in tale sede non sono state esaminate le
    novità in materia di rimborsi Iva, sono stati commentati i:

    • Rimborsi in conto fiscale, erogati dagli agenti
      della riscossione, per i quali non è più necessario presentare separata
      istanza per ottenere i relativi interessi, poiché la corresponsione sarà
      effettuata automaticamente con l’erogazione del rimborso. Si ricorda
      che tali interessi spettano qualora il rimborso non avvenga
      tempestivamente, per mancanza o insufficienza di fondi. In tal caso, la
      decorrenza del computo avverrà a partire dal:
      • 61° giorno, per i rimborsi pagati direttamente dall’agente della riscossione;
      • 21° giorno, per i rimborsi disposti dall’Agenzia delle entrate, a partire dalla comunicazione dell’ufficio.
    • Rimborsi dei sostituti di imposta, i quali, dal
      2015, potranno recuperare le somme rimborsate ai sostituiti nel mese
      successivo, mediante compensazione tramite modello F24. Nella stessa
      maniera potranno anche essere recuperati i versamenti di ritenute o
      imposte sostitutive superiori al dovuto.

    Esaminando le semplificazioni previste per le società, tre sono gli interventi principali di razionalizzazione:

    • le comunicazioni di esercizio delle opzioni, che
      trovano applicazione già a partire dalla presentazione del Modello Unico
      2015, prevedendo l’esercizio debba essere effettuato “con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione”. Tale modifica incide sulle opzioni per:
      • trasparenza fiscale;
      • consolidato nazionale;
      • tonnage tax;
      • Irap (da parte di società di persone e imprenditori individuali, per
        la determinazione della base imponibile Irap secondo le modalità
        proprie delle società di capitali).
    • I termini di versamento delle imposte e di presentazione
      delle dichiarazioni per le società di persone che hanno posto in essere
      operazioni straordinarie
      . Anche tali soggetti, a partire dal
      2015, quindi, in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno
      solare, devono utilizzare i modelli dichiarativi approvati nel corso
      dello stesso anno nel quale si chiude il periodo d’imposta e dovranno
      versare il saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e quella Irap
      entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di
      presentazione della dichiarazione.
    • Il periodo di osservazione per le società in perdita sistematica, che
      a partire già dall’esercizio 2014, dovrà essere considerato su cinque
      esercizi. Pertanto, per essere in perdita sistematica nel 2014, una
      società dovrà aver conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque
      periodi d’imposta (ossia dal 2009 al 2013) ovvero per quattro periodi e,
      per uno, aver conseguito un reddito imponibile inferiore al reddito
      minimo.

    Numerosi sono gli interventi normativi in ambito di fiscalità internazionale, già diffusamente esaminati nei giorni precedenti nel nostro quotidiano, dei quali l’Agenzia ripropone un elenco succinto:

    • Le società o enti senza sede legale o amministrativa in
      Italia, già dalla dichiarazione relativa al 2014, non devono più
      indicare nel modello l’indirizzo dell’eventuale stabile organizzazione e
      le generalità e l’indirizzo di un rappresentante per i rapporti
      tributari;
    • Per le lettere di intento, con la Circolare viene
      semplicemente confermato quanto già previsto in un precedente
      provvedimento, ossia la sussistenza di un periodo “transitorio” fino
      all’11.02.2015;
    • Per le comunicazioni delle operazioni intercorse con Paesi Black list
      viene ribadita la nuova cadenza annuale, al superamento della soglia
      dei 10.000 euro. L’Agenzia precisa che tale limite deve riferirsi al
      limite complessivo annuo e non per singola operazione;
    • Relativamente alla banca dati VIES, vengono
      ripercorse le modifiche normative, prevedendo che l’iscrizione è
      automatica, su richiesta, già al momento dell’attribuzione della partita
      Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è
      manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa.
      Viene fornita una precisazione circa la facoltà riservata all’Agenzia di
      escludere dalla banca dati coloro che non presentano alcun elenco
      riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro trimestri
      consecutivi: ai fini della verifica, sono ininfluenti i trimestri
      antecedenti l’entrata in vigore del decreto Semplificazioni ed in ogni
      caso, prima della cancellazione, sarà inviata al contribuente
      un’apposita comunicazione, a partire dalla quale decorrono 60 giorni
      entro i quali il contribuente deve manifestare l’intenzione di
      effettuare operazioni intracomunitarie o dimostrare eventuali operazioni
      effettuate;
    • La riduzione del contenuto degli elenchi Intrastat servizi,
      in un tentativo di adeguamento agli standard degli altri Stati europei,
      ha portato all’eliminazione dell’obbligo di indicare il numero e la
      data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi
      e di erogazione del servizio, a decorrere dalla data prevista in un
      Provvedimento che deve ancora essere pubblicato;
    • Infine, i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli assicuratori esteri,
      operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, sono
      stati uniformati a quelli previsti per le imprese stabilite in Italia.
      E’ prevista quindi un’unica denuncia annuale entro il 31 maggio di
      ciascun anno relativamente ai premi ed accessori incassati nell’anno
      solare precedente. La Circolare, pertanto, precisa che, essendo stata la
      comunicazione, fino a quest’anno, mensile, qualora tutti i premi
      relativi al 2014 siano già stati comunicati con detta previgente
      cadenza, la prima dichiarazione annuale sarà da presentare entro maggio
      2016, relativa al 2015.

    Gli unici interventi di abrogazione di adempimenti superflui contenuti nel decreto semplificazione e commentati dalla Circolare in esame sono relativi a:

    • l’abrogazione della richiesta di autorizzazione da parte delle imprese concessionarie di servizi pubblici
      all’Agenzia delle entrate, per dedurre le quote di ammortamento
      finanziario secondo il medesimo criterio del piano della concessione, in
      luogo delle ordinarie quote di ammortamento tecnico;
    • l’abrogazione della cadenza annuale della comunicazione di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi,
      ai fini dell’applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni per
      prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione,
      agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di
      affari. In particolare, la dichiarazione potrà essere trasmessa anche
      tramite posta elettronica certificata e, una volta prodotta, sarà valida
      fino a revoca o fino alla perdita dei requisiti. La Circolare fornisce
      tre chiarimenti sul punto, anche in assenza del decreto attuativo:
      • è ammesso l’utilizzo della pec;
      • viene riconosciuta validità “continuativa” alle dichiarazioni
        trasmesse entro il 31 dicembre 2013, fino alla perdita dei requisiti;
      • la sanzione per omessa comunicazione delle variazioni (da 258 a
        2.065 euro), si applica anche nel caso in cui la dichiarazione sia
        incompleta o non veritiera.
    • L’eliminazione in materia di appalti della solidarietà passiva dell’appaltatore per
      il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente
      dovute dal subappaltatore per i propri dipendenti, già esclusa in tema
      di Iva dal decreto del “fare”. Tuttavia, di converso, è stata apportata
      una modifica alla responsabilità solidale del committente imprenditore
      (o datore di lavoro) con l’appaltatore (ed eventuali subappaltatori) per
      la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori e dei
      contributi previdenziali e assicurativi, inserendo l’obbligo per il
      committente, di assolvere gli adempimenti del sostituto d’imposta,
    • Inspiegabilmente annoverato tra le abrogazioni di adempimenti superflui, infine, si trova il paragrafo relativo all’estinzione della società ed alla responsabilità dei liquidatori, in
      cui viene commentata la nuova previsione secondo cui, ai soli fini
      della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi,
      sanzioni e interessi, l’estinzione della società, produce effetto
      trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro
      delle imprese, introducendo per altro una diretta responsabilità dei
      liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci, in
      violazione dell’obbligo di rispettare il grado di privilegio dei
      crediti, relativi all’anno di liquidazione oppure ad anni precedenti,
      salvo prova contraria. L’Agenzia delle entrate, commentando tale norma,
      precisa che, trattandosi di norma procedurale, per altro finalizzata ad
      una più completa tutela del credito erariale, la stessa trova
      applicazione anche per attività di controllo su società già cancellate
      dal registro delle imprese (o che hanno chiesto la cancellazione) prima
      della data di entrata in vigore del decreto.

    Infine, il capitolo di commento ai coordinamenti normativi esamina i seguenti aspetti di maggior rilievo:

    • La modifica al regime di detrazione forfetario delle sponsorizzazioni,
      che unifica in un’unica percentuale di detrazione, al 50%, per le
      prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, in precedenza fissate
      invece al 10%, per:
      •  associazioni e le società sportive dilettantistiche
      • associazioni senza fini di lurco e pro loco
      • associazioni bandistiche e cori amatoriali.
    • Adeguamento del valore detraibile Iva dei beni omaggio
      all’importo previsto ai fini della deducibilità dal reddito di impresa,
      pari quindi ora per entrambe le discipline a 50 euro, a far data
      dall’entrata in vigore del decreto semplificazioni;
    • Estensione della facoltà di emissione di note di variazione Iva senza limiti temporali per crediti non riscossi,
      anche a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art.
      182-bis L.F. omologati, ovvero di piani attestato ex art. 67, comma 3,
      lett. d) L.F. pubblicati nel registro delle imprese;
    • La modifica del regime fiscale dei beni sequestrati
      prevede che, ai fini dell’applicazione delle leggi antimafia, per
      evitare che l’amministrazione giudiziaria anticipi il versamento di
      imposte relative a beni immobili oggetto dei provvedimenti di sequestro e
      confisca non definitivi, dal 1° gennaio 2014, è disposta la
      “sospensione del versamento” da imposte, tasse e tributi il cui
      presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di
      proprietà o nel possesso di un bene immobile;
    • L’adeguamento della definizione “prima casa”, per
      cui, per usufruire della agevolazione, anche in caso di applicazione
      dell’Iva (4%), così come per l’imposta di registro, deve trattarsi di
      abitazioni, anche in corso di costruzione, classificate o classificabili
      in categorie catastali diverse da A/1 (abitazioni di tipo signorile),
      A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi
      artistici e storici). Pertanto, viene precisato che, a decorrere
      dall’entrata in vigore del “decreto semplificazioni”, nell’atto di
      trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, va
      dichiarata la classificazione o la classificabilità catastale
      dell’immobile, con possibilità di rettificare l’applicazione delle
      imposte versate sugli acconti, in caso di errata qualificazione
      dell’immobile in sede di stipula del preliminare. La Circolare specifica
      inoltre che sono da considerarsi superate la definizione di “abitazione
      di lusso” e di fabbricati “Tupini”, ai fini dell’applicazione dell’Iva,
      in quanto in ogni caso alle cessioni di abitazioni diverse dalla “prima
      casa” viene applicata l’aliquota del 10%;
    • In tema di contenzioso tributario, è stato infine
      soppresso l’obbligo di depositare copia dell’appello presso la
      segreteria della Commissione tributaria provinciale, per gli appelli
      notificati a partire, in assenza di una specifica disposizione
      transitoria, dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del
      decreto.
    • http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/agenzia-chiarisce-tardivamente-novit%C3%A0-decreto-semplificazioni?utm_campaign=Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=15428737&_hsenc=p2ANqtz-8DTIHfynnJCHFx93BoNIXGmsi3BmHJ8PvaRYFjzsh5h63sQGpm_C03xddh-KMfG4dUzpVecc03e9qEAA9RozHEJZfGq-5TAyoXtv56MiJVlhouFVY&_hsmi=15428737 
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