La Legge n. 190/2014, meglio nota come “Legge di stabilità per il 2015”, contiene alcune importanti novità relative ai benefici tributari connessi agli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.
Solo alcune di esse, tuttavia, hanno ricevuto un ampio risalto già nel
corso del procedimento di approvazione legislativo. Analizziamo nel
prosieguo tutte le nuove disposizioni che sono state dettate sul tema.
L’art. 47, lett. a), dispone, al punto 1), che le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e delle parti comuni degli edifici condominiali beneficiano dell’applicazione della (più alta) detrazione del 65% se sostenute dal 6 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2015.
Prorogata, dunque, fino alla fine del 2015 la detrazione “potenziata”
al 65%. Si ricorda che antecedentemente al 6 giugno 2013 la percentuale
di detrazione per tali spese era pari al 55%. In mancanza
dell’intervento della Legge di stabilità 2015, la percentuale di
detrazione per tale tipologia di interventi sarebbe stata ridotta al
50%.
Il punto 2) della predetta lettera a) introduce, invece, una vera e propria nuova detrazione, sempre nella misura del 65%, relativamente ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015. Si tratta delle spese sostenute per:
- acquisto e posa in opera di schermature solari (fino ad un importo massimo di detrazione pari a € 60.000);
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con generatore di calore alimentati a biomasse (fino ad un importo massimo di detrazione pari a € 30.000).
Tra le schermature solari agevolate rientrano, ad esempio, le tende
esterne, le chiusure oscuranti, i dispositivi di protezione solare in
combinazione con vetrate e, in generale, tutte le schermature di
cui all’allegato M del d.Lgs. n. 311/2006.
Per gli interventi di riqualificazione energetica, non vi sono state modifiche alle detrazioni massime usufruibili
(€ 100.000 per gli interventi di riduzione del fabbisogno di energia
primaria per la climatizzazione invernale, € 60.000 per gli interventi
sull’involucro e per l’installazione di pannelli solari ed € 30.000 per
la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).
Relativamente alle spese di recupero del patrimonio edilizio, l’art. 47, lett. b), punto 1), è intervenuto sulla disciplina agevolativa, estendendo la detrazione del 50% alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2015
(antecedentemente al 26 giugno, infatti, la percentuale di detrazione
era pari al 36%). Anche in questo caso, dunque, prorogata a tutto il
2015 la più alta detrazione IRPEF. Peraltro, in mancanza di un apposito
intervento normativo, la percentuale di detrazione in esame sarebbe
divenuta pari al 40%.
Il successivo punto 2) prevede un’analoga estensione temporale, ovvero fino al 31 dicembre 2015, della detrazione al 65% delle spese sostenute per gli interventi in funzione antisismica e di messa in sicurezza statica degli edifici
(anche per tale bonus, che spetta solo per interventi su edifici
ricadenti in zone sismiche ad alta pericolosità specificamente
individuate dall’ordinanza del P.C.M. n. 3274/2003, era prevista una
riduzione della detrazione che sarebbe divenuta pari al 50% a partire
dal 1° gennaio 2015).
Come nel caso del risparmio energetico, nell’ambito degli sconti fiscali per ristrutturazioni edilizie non vi sono state modifiche relativamente al tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione del 50% (€ 96.000 per unità immobiliare).
L’art. 47, lett. b, punto 3) dispone inoltre la proroga al 31 dicembre 2015 della detrazione del 50%, fino ad un massimo di € 10.000, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile oggetto di recupero edilizio.
Si ricorda che tale sconto spetta solo in concomitanza con la
ristrutturazione dell’immobile; a tal fine occorrerà dimostrare che la
data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le
spese per l’acquisto del mobilio.
La Legge di stabilità 2015 introduce, al riguardo, una importante precisazione, specificando che la detrazione massima di € 10.000 spetta, al ricorrere delle condizioni di legge, indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione
che fruiscono della detrazione IRPEF del 50%. In altri termini,
l’incentivo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è completamente svincolato dall’entità della spesa sostenuta per l’intervento di ristrutturazione edilizia,
con la conseguenza che le spese da portare in detrazione per l’acquisto
dell’arredo potranno anche superare quelle di ristrutturazione
edilizia.
La legge di stabilità 2015 interviene anche sulla detrazione IRPEF spettante agli acquirenti di immobili facenti parte di edifici interamente ristrutturati
(restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia),
eseguiti da imprese costruttrici, di ristrutturazione immobiliare o da
cooperative. L’articolo 1, comma 48, prevede infatti un allungamento
da 6 a 18 mesi del termine decorrente dalla fine dei lavori, entro il
quale la ditta venditrice deve procedere all’alienazione o
all’assegnazione dell’unità immobiliare affinché l’acquirente
possa fruire del beneficio fiscale. Trattasi, in buona sostanza, di un
intervento che prende atto delle difficoltà in cui sta incorrendo il
settore immobiliare ed agevola la fruizione del beneficio fiscale in
capo agli acquirenti, concedendo ai costruttori un maggiore lasso
temporale per la vendita degli immobili.
Ciò che invece non viene chiarito è l’aspetto riguardante la fase transitoria
dell’allungamento del periodo temporale. Considerando che la nuova
disposizione entra in vigore dal 1° gennaio 2015, è presumibile ritenere
che i trasferimenti immobiliari effettuati entro la fine del 2014, per i
quali sia decorso il termine di 6 mesi dall’ultimazione dei lavori, non
attribuiranno alcun diritto alla detrazione. Diversamente, dal 1°
gennaio 2015, qualora siano già trascorsi 6 mesi dalla data di fine
lavori ma non sia stato ancora superato il termine dei 18 mesi,
l’acquirente potrà fruire della detrazione. Si ricorda che la detrazione
da ultimo citata è pari al 50% con un limite massimo di € 96.000 e la base di commisurazione dello sconto fiscale è rappresentata dal 25% del prezzo di acquisto dell’immobile.
Da ultimo, si evidenzia che l’art. 1, comma 657, della Legge di stabilità 2015 ha incrementato, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta che banche e Poste Italiane sono tenute ad effettuare sui bonifici effettuati dai soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni fiscali per recupero del patrimonio edilizio e/o per riqualificazione energetica. In particolare, la suddetta ritenuta viene innalzata dal 4% all’8%.
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