Come noto, fino
al periodo d’imposta scorso (2014), l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva,
al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute
per la frequenza di:
al periodo d’imposta scorso (2014), l’articolo 15, comma 1, lett. e), del TUIR riconosceva,
al contribuente, una detrazione dall’imposta dovuta pari al 19% delle spese sostenute
per la frequenza di:
i ) corsi di
istruzione secondaria e universitaria, nonché;
istruzione secondaria e universitaria, nonché;
ii) corsi di
perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori
corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani
e stranieri.
perfezionamento e/o specializzazione universitaria (compresa l’iscrizione fuori
corso), tenuti presso università o istituti sia pubblici che privati, italiani
e stranieri.
Su tale impianto
normativo è intervenuta, di recente, la Legge
13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio.
normativo è intervenuta, di recente, la Legge
13 luglio 2015 n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione (c.d. “buona scuola”), entrata in vigore lo scorso 16 luglio.
In base alla
L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie consente una
detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o
studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). Tale
detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie. In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri
detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali,
fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie
di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già
detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non
poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Viene, altresì,
modificato il co. 2 dell’art. 15 del TUIR, al fine di estendere alle spese in
esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell’interesse dei
familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi
dell’art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se
la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute:
L. 13.7.2015 n. 107, la frequenza delle scuole statali o paritarie consente una
detrazione IRPEF del 19% su un importo massimo di 400,00 euro per alunno o
studente; la detrazione massima è quindi pari a 76 euro (19% di 400). Tale
detrazione si estende alla frequenza delle scuole dell’infanzia e delle scuole
primarie. In relazione alle scuole non statali, non è previsto che gli oneri
detraibili non debbano superare le tasse e i contributi degli istituti statali,
fermo restando il suddetto limite di 400,00 euro. Con riferimento alle scuole secondarie
di primo grado e di secondo grado, le cui spese di frequenza erano già
detraibili, viene meno il precedente limite secondo cui la spesa detraibile non
poteva superare quella prevista per gli istituti statali. Viene, altresì,
modificato il co. 2 dell’art. 15 del TUIR, al fine di estendere alle spese in
esame la regola della detraibilità anche se sono sostenute nell’interesse dei
familiari (es. figli), a condizione che siano fiscalmente a carico ai sensi
dell’art. 12 del TUIR. In mancanza di una specifica decorrenza, non è chiaro se
la nuova disciplina si applichi a decorrere dalle spese sostenute:
i) dal 16.7.2015, data di entrata in
vigore della Legge n. 107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall’1.1.2015, in base al principio
dell'”unitarietà del periodo d’imposta”.
vigore della Legge n. 107/2015, ovvero; ii) per la frequenza dell’anno scolastico 2015/2016, ovvero; iii) dall’1.1.2015, in base al principio
dell'”unitarietà del periodo d’imposta”.