• CERTIFICAZIONE UNICA IN SOSTITUZIONE DEL 770

    03 Novembre / Senza categoria

    Il
    Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche
    delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro
    il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
    La
    nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso
    iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione
    dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla
    Certificazione unica.
    Anche
    se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da
    dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno
    essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
    Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
    Come
    dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale
    conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte
    degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che
    da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza
    di semplificazione.

    Entrata in vigore
    La
    norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e
    potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7
    marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello
    dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti
    dovuti per il periodo d’imposta 2015.
    Pertanto
    fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti
    all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770,
    quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.

    770 e CU
    Si
    ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella
    Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono
    esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770.
    Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo
    dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti
    d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di
    adempimenti.
    Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

    Certificazione unica
    Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
    In
    questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la
    Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso
    tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento
    del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile
    procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema
    “libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia
    delle entrate (Provv. 15.01.2015).
    Pertanto
    lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia
    delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai
    percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia
    (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o
    pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
    In
    caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque
    chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
    In
    questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile
    unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella
    relativa alla consegna al sostituito. 

    http://www.fiscal-focus.it/quotidiano/fiscale/fisco/certificazione-unica-in-sostituzione-del-770,3,70965 

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