Niente
versamento di TASI al 16 giugno per gli immobili adibiti ad abitazione
principale: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, a seguito di alcune
modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazione
principali di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo modo la completa esenzione
sulla prima casa già prevista ai fini IMU, è stata estesa anche ai fini TASI,
in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni.
versamento di TASI al 16 giugno per gli immobili adibiti ad abitazione
principale: a partire dal 1° gennaio 2016, infatti, a seguito di alcune
modifiche normative, sono soggetti a tali tributo unicamente le abitazione
principali di lusso (A/1, A/8 e A/9). In questo modo la completa esenzione
sulla prima casa già prevista ai fini IMU, è stata estesa anche ai fini TASI,
in luogo dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni.
L’esenzione
vale sia:
vale sia:
– per il possessore;
– che per l’utilizzatore
del fabbricato.
Di conseguenza, non devono più
versare tale tributo neanche
l’inquilino o il comodatario se l’immobile ha i requisiti per
essere considerato abitazione principale; diversamente rimane dovuta la TASI
per il proprietario che ha dato in affitto l’immobile o per il comodante.