La modifica dell’art. 21 del decreto IVA ha previsto, dal 1° luglio 2019 – quindi per le fatture emesse da tale data – che:
a) tra le indicazioni che la fattura deve contenere, figuri anche la «data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura»;
b) la possibilità di emettere la fattura «entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6».
Se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura non entro le 24 ore del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) ma entro i 12 giorni successivi, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 12 giorni potranno essere utilizzati per la trasmissione del file della fattura allo SdI.
Esemplificando quanto detto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
− emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno (28 settembre 2019);
− generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
− generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
Non è stato modificato invece il termine per l’emissione della fattura differita, restando vigenti le indicazioni contenute nel decreto IVA, ovvero:
- Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi documentate da documento di trasporto o altro documento idoneo, effettuate nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa un’unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni;
- Per le cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo soggetto la fattura deve essere emessa entro il mese successivo a quella della consegna o spedizione dei beni;
- Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabili in un altro stato dell’UE o in uno stato al di fuori dell’UE la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell’operazione.
Ciò significa che dove vi è l’obbligo di indicare un riferimento al momento in qui è effettuata l’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale – è possibile individuare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione.
Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).
Con riferimento al quadro sanzionatorio appositamente previsto per le fatture elettroniche, si evidenzia che:
per il primo semestre del periodo d’imposta 2019, le sanzioni sono ridotte al 20 per cento, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo. Per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta con cadenza mensile, tale disposizione è applicata fino al 30 settembre 2019 e riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
Quindi, laddove entro il 16 novembre 2019 il cedente/prestatore che liquida l’IVA su base mensile emetta una fattura elettronica per documentare operazioni effettuate a settembre 2019, vedrà le sanzioni ridotte al 20 per cento.
La data indicata (16 novembre 2019) corrisponde, peraltro, al termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.