Il modello di organizzazione e gestione rappresenta uno degli elementi che possono contribuire ad esimere l’ente da responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 nel caso in cui venisse commesso uno dei reati indicati dal decreto stesso.
Si ricorda che il D.Lgs. 231/01 non contiene disposizioni puntuali e dettagliate sulla struttura e sui contenuti del modello organizzativo, fornendo solo indicazioni di carattere generale, quali, ad esempio, quelle di seguito riportate e contenute in art.6 del decreto:
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
Tenuto conto che è diffusa negli enti la presenza di sistemi di gestione (per la qualità, l’ambiente e la sicurezza), si ritiene interessante fornire una riflessione sulla possibile relazione tra modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01 e i sistemi di gestione.
In altre parole, gli enti che hanno implementato un sistema di gestione ad esempio ai sensi della norma ISO 9001, possono ritenere che tale sistema corrisponda a quanto intende il D.Lgs. 231/01 parlando di modello organizzativo e di gestione?
Partiamo dal ricordare che attualmente vi è un unico richiamo formale ai sistemi di gestione, ed è contenuto nell’art.30 del D.Lgs. 81/2008, decreto che disciplina la salute e sicurezza dei lavoratori.
In particolare, l’art.30 contiene disposizioni su “Modelli di organizzazione e gestione”, e nel comma 5 reca quanto segue:
“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.”
Con riferimento, quindi, ai reati presupposto in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, il fatto che un ente abbia predisposto un sistema di gestione secondo le Linee Guida UNI-INAIL o secondo la norma OHSAS 18001:2007 non può ritenersi di per sé un esimente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nemmeno se tale sistema di gestione sia stato certificato da un ente terzo (certificazione che, peraltro, può essere conseguita nel solo caso della norma OHSAS 18001, e non anche delle Linee Guida UNI-INAIL).
Non bisogna, infatti, dimenticare che, da un lato, il comma 5 dell’art.30 evidenzia che il sistema di gestione non “copre” tutti i requisiti previsti dall’art.30 medesimo (si tenga conto dell’espressione “per le parti corrispondenti”). E, d’altro canto, il D.Lgs. 231/2001 richiede che il modello organizzativo sia efficacemente attuato, caratteristica che non deriva automaticamente dall’aver definito un sistema di gestione per la sicurezza.
Volendo ampliare la prospettiva della nostra riflessione, e considerando, quindi, non solo gli altri reati presupposto ma anche le altre tipologie di sistemi di gestione di un’organizzazione (qualità e ambiente ai sensi, rispettivamente, delle norme ISO 9001 e ISO 14001), va detto che se è vero che i sistemi di per sé non rispondono ai requisiti riconducibili al modello di organizzazione e gestione, è altrettanto vero che la presenza in un ente di un sistema di gestione (qualità e/o ambiente e/o sicurezza) che sia coerente con la realtà dell’ente, che sia aggiornato e puntualmente messo in atto, non può non rappresentare un punto di forza per l’ente ed un valido riferimento per la “costruzione” del modello organizzativo.
Ricordando, infatti, che, ai sensi del D.Lgs. 231/01, il modello di organizzazione deve essere efficacemente attuato, un concreto contributo al raggiungimento di tale obiettivo può provenire senz’altro dal sistema di gestione dell’ente in quanto strumento organizzativo che definisce le modalità secondo le quali si svolgono le attività ed i processi all’interno dell’ente.
Ed è sicuramente opportuno tenere conto dell’esistenza del sistema di gestione fin dalla stesura del modello di organizzazione e gestione, anche al fine di evitare di definire protocolli che replicano procedure di sistema.
Rimandiamo al sito web Partner231 l’approfondimento degli aspetti connessi al modello di organizzazione e gestione, ed all’organismo di vigilanza.
( di Erica Blasizza https://www.partner231.it/ )