• SUPERBONUS 110%

    12 Ottobre / di Francesca Giotto, news

    Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di fruire della detrazione Irpef, nella misura del 110%, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021 per specifici interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici, alla riduzione del rischio sismico, nonché per interventi a essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

    Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

    Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

    • condomìni
    • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
    • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”
    • cooperative di abitazione a proprietà indivisa
    • Onlus e associazioni di volontariato
    • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

    I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

    Gli interventi che danno la possibilità di usufruire del superbonus sono:

    ISOLAMENTO TERMICO INTERVENTO TRAINANTEInterventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari, che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
    SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
    Su parti comuni INTERVENTO TRAINANTE
    Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
    SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
    Su edifici autonomi INTERVENTO TRAINANTE
    Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
    SISMABONUS INTERVENTO TRAINANTESi tratta, nello specifico, degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, le cui procedute autorizzatorie sono iniziate dopo il 1.01.2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (OPCM 20.03.2003, n. 3274), inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020). L’aliquota più elevata si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, ossia delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori provvedano alla successiva rivendita (Circ. Ag. Entrate n. 24/E/2020).

    Per i limiti di spesa consultare la tabella n. 4 contenuta nella guida dell’agenzia delle entrate.

    Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

    EFFICIENTAMENTO ENERGETICO INTERVENTI TRAINATIL’agevolazione si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 D.L. 63/2013 (es: sostituzione infissi, schermature solari, micro-generatori, infrastrutture ricarica veicoli elettrici).
    IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI INTERVENTO TRAINATOPer l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, spetta, per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, nella misura del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a € 48.000 (per singola unità immobiliare) e comunque nel limite di spesa di € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus. • In caso di interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. d), e) e f) D.P.R. 6.06.2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad € 1.600 per ogni kW di potenza nominale
    COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI INTERVENTO TRAINATOPer l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici nonché per i costi legati all’aumento di potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica, fino ad un massimo di 7 kW, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% delle spese sostenute, su un ammontare massimo delle spese stesse pari a € 3.000 da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo

    La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

    In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

    La cessione può essere disposta in favore:

    • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
    • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
    • di istituti di credito e intermediari finanziari.

    I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

    Fra l’altro l’ipotesi della cessione del credito/ sconto in fattura riguarda anche gli interventi:
    – di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
    – di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
    – per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

    Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche

    • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF
    • l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

    Per saperne di più contatta lo studio.

    Inoltre lo studio, in collaborazione con altri professionisti (termotecnici e architetti/ingeneri) è in grado di offrire un servizio completo che parte dall’analisi della fattibilità tecnica ed economica dell’operazione per arrivare alle asseverazioni necessarie (fornite dai tecnici abilitati) e al visto di conformità (obbligatorio per la cessione del credito o lo sconto in fattura) apposto dallo studio stesso.

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