Di recente l’AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) ha fornito delle utili indicazioni sui procedimenti che dovrebbe seguire chi riceve una fattura errata per non incorrere a sua volta in violazioni della legge.
Sicuramente il primo comportamento da tenere è quello di segnalare l’errore all’emittente affinché quest’ultimo possa emettere una nota di accredito per eliminare o correggere la fattura errata. Fra l’altro questo comportamento è stato proposto anche dall’Agenzia delle Entrate in una risposta ad un interpello, nella quale si è affermato che la procedura di regolarizzazione delle fatture necessita di una previa comunicazione dell’errore da parte del cessionario/committente al cedente/prestatore, in modo tale che quest’ultimo proceda alla correzione mediante emissione di una nota di variazione, a storno della fattura errata, e di una nuova fattura corretta.
Nella maggior parte dei casi, derivando gli errori da distrazioni, il cedente/prestatore provvederà a correggere il documento.
Nel caso in cui invece le parti non trovino una soluzione condivisa, l’AIDC individua 3 possibili soluzioni che si possono presentare in relazione al tipo di irregolarità e propone per ciascuna una possibile proceduta da seguire.
1 – inesistenza dell’operazione
La fattura ricevuta si riferisce ad un’operazione inesistente, sia oggettivamente (ossia manca la cessione del bene e/o la prestazione del servizio) sia soggettivamente (ossia è stata effettuata da un soggetto diverso rispetto a quello che compare sulla fattura). In questo caso il cessionario/committente è tenuto a segnalare l’anomalia all’emittente per ottenere l’eliminazione integrale del documento, attraverso l’emissione di una nota di credito. Mancando il rapporto giuridico sottostante, la fattura non va registrata nei registri IVA.
2 – errata applicazione del regime impositivo
L’errore della fattura incide sul regime impositivo e sull’imposta, comportando l’applicazione di un’Iva inferiore a quella dovuta, come nei casi di: esclusione dall’imposta in relazione ad un’operazione assoggettata ad Iva; non imponibilità o esenzione in relazione a operazioni imponibili; applicazione all’imponibile di aliquota Iva inferiore a quella prevista dalla legge. In questo caso il cessionario/committente è tenuto a registrare contabilmente la fattura nel registro Iva; dalla data di registrazione decorre il termine di 30 giorni per la regolarizzazione della fattura. La regolarizzazione della fattura avviene nel caso in cui sia necessario integrare l’Iva “in aumento”. Ciò comporta il versamento dell’Iva, che potrà essere portata in detrazione con i limiti temporali e oggettivi, disciplinati dalla normativa IVA.
A livello di procedura la regolarizzazione della fattura elettronica avviene trasmettendo un’autofattura allo Sdi e versando la maggiore IVA dovuta.
Si precisa che il destinatario della fattura irregolare è soggetto ad una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 250,00.
3 – errori e irregolarità che non incidono sulla determinazione dell’imposta
In tale situazione gli errori sono meramente formali (ad esempio: descrizione dell’operazione, riferimento di legge che esclude l’operazione dall’ambito di applicazione dell’imposta). In questo caso il cessionario/committente deve chiedere al cedente/prestatore una nota di credito per stornare la fattura ricevuta tramite il Sdi e la conseguente emissione di una fattura corretta. Se la richiesta del cessionario/committente non trova accoglimento da parte del prestatore/cedente, è tenuto a procedere con la regolarizzazione della fattura ricevuta attraverso lo Sdi.
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