La legge di bilancio 2020 ha “trasformato”, con decorrenza 1° gennaio 2020, il super-ammortamento e l’iper-ammortamento in credito d’imposta.
Possono però continuare a beneficiare di super e iper-ammortamenti gli investimenti effettuati nel 2020 (con termini diversi per super e iper) per i quali entro il 31 dicembre 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.
Le tipologie di investimenti che possono godere del credito d’imposta sono sostanzialmente tre:
- beni materiali strumentali nuovi “ordinari”;
- beni materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016;
- beni immateriali di cui all’Allegato B alla L. 232/2016.
Le tre categorie corrispondono sostanzialmente alla tipologie di beni che prima potevano beneficiare rispettivamente del super-ammortamento, dell’iper-ammortamento e della maggiorazione correlata all’iper-ammortamento.
Il credito d’imposta spetta in misura differenziata a seconda del tipo di investimento:
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0”, il credito d’imposta “generale” è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni) nella misura del 6% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro);
- per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo (nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro).
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 in questi tempi:
- per i beni materiali (sia “ordinari” che “4.0”), in cinque quote annuali di uguale importo;
- per gli investimenti in beni immateriali, in tre quote annuali.
Nel caso degli investimenti in beni materiali “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Ovviamente i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
E’ inoltre richiesto che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati contengano un esplicito riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020 (commi da 184 a 194). Ecco allora che se. ad esempio, dal 1° gennaio 2020 si acquistano beni “ordinari” nuovi (che hanno le caratteristiche per usufruire del credito d’imposta) per poterne beneficiare la fattura dovrà contenere una dicitura del tipo “bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 co. 185 L. 160/2019”.
In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM.
Va infine osservato che i contribuenti in regime forfattario se prima non potevano beneficiare di super e iper-ammortamenti (trattandosi di agevolazioni che consistono in una deduzione extracontabile che opera in dichiarazione dei redditi), gli stessi possono ora invece beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali che è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.