Ogni volta che facciamo un viaggio di lavoro all’estero ci poniamo il problema di come comportarci nel momento in cui dobbiamo effettuare un rifornimento di carburante, cerchiamo ora di capire come fare, le percentuali di detrazione dell’Iva e di deducibilità del costo, sia all’estero che in Italia!
Come noto, dal 01.01.2019, ai fini della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo, per i soggetti passivi Iva, l’unico documento accettato per l’acquisto di carburante è la fattura elettronica ed il pagamento di tale operazione deve essere effettuato mediante strumenti “tracciabili” quali assegni, bonifici, carte di credito o debito oppure altre carte di pagamento. (https://www.giottostudio.it/2018/05/07/acquisto-di-carburante-per-autotrazione-fattura-elettronica-e-pagamento-con-mezzi-tracciabili/ )
Per quanto concerne l’acquisto o l’importazione di veicoli stradali a motore (ossia tutti i veicoli a motore, eccetto quelli agricoli, la cui massa massimo è inferiore ai 35 Q.li e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8) e dei relativi componenti e ricambi, se non utilizzati esclusivamente nell’esercizio d’impresa, arte o professione, l’imposta è detraibile per il 40%. Tale limite viene meno nel caso si tratti di veicoli che utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa nonché per rappresentanti e agenti di commercio, la cui detraibilità è del 100%.
E’ ammessa in detrazione in egual misura (40% per i veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa e 100% per tutti gli altri) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a veicoli a motore, natanti di diporto ed aeromobili, nonché la manutenzione, la riparazione e l’impegno, compreso il transito stradale di tali veicoli.
Il costo del relativo carburante risulta deducibile, come per la detrazione dell’Iva, se effettuato mediante mezzi di pagamento “tracciabili”, in misura del 20% per i veicoli destinati ad altri utilizzi aziendali, aumentato all’80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio, mentre è del 70% per i veicoli concessi n uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nel caso in cui il rifornimento sia effettuato all’estero, viene meno l’obbligo della fattura elettronica dato che l’imposta deve essere applicata nello Stato estero e la fattura (cartacea) viene emessa da un soggetto con partita iva straniera, rimane in vigore però l’obbligo di pagamento con strumenti “tracciabili”.
L’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 disciplina la territorialità delle cessioni di beni mobili materiali, stabilendo, che tali operazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stessoovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assemblati nel territorio dello Stato del fornitore o per suo conto.
Questo significa che il rifornimento di beni (in questo caso il carburante) effettuato su suolo estero, UE o extra-UE) richiede l’applicazione dell’imposta dello Stato in cui avviene il rifornimento. Ad esempio sull’acquisto di carburante in Austria verrà applicata l’imposta austriaca.