Con lo scopo di rendere più semplice la procedura di somministrazione di prodotti alcolici, per molte attività, la legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017 aveva soppresso l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici agli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi recettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.
In un secondo momento, l’Agenzia delle Dogane, aveva anche precisato che erano escluse, tralasciando le modalità di commercializzazione, tutte le attività di vendita di alcolici al consumatore finale, comprendendo quindi anche le attività temporanee come sagre, fiere e mostre.
Non erano invece esclusi da tale adempimento coloro che vendevano all’ingrosso e che gestivano depositi.
Con le modifiche introdotte con la legge del 28 giugno 2019 (Decreto crescita) è stata reintrodotta la denuncia fiscale, a partire dal 30 giugno 2019, per la vendita di alcolici a carico di tutte le attività, anche quelle che a partire dal 29 agosto 2017 ne erano escluse.
Successivamente, con la direttiva del 20 settembre 2019, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta per dare alcuni chiarimenti in relazione a determinate situazioni.
La direttiva sottolinea la reintroduzione della denuncia anche per gli esercenti che abbiano avviato l’attività negli ultimi due anni, dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019, senza quindi essere obbligati all’osservanza di tale vincolo.
Questi commercianti dovranno presentare all’Agenzia delle Dogane competente, entro il 31 dicembre 2019, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici e compilare ed inviare l’apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia delle Dogane.
La direttiva inoltre precisa anche che quanto detto deve essere effettuato anche da quei soggetti che, avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017, non abbiano terminato il procedimento tributario per il rilascio della licenza, in quanto è intervenuta la soppressione dell’obbligo di denuncia.
Gli esercenti che hanno iniziato l’attività prima del 29 agosto 2017 e sono in possesso della licenza non sono tenuti ad adempiere nessun obbligo ulteriore tuttavia qualora, nei due anni di soppressione di tale adempimento, si siano verificate delle variazioni nella titolarità dell’attività, l’attuale gestore deve darne comunicazione all’Ufficio delle Dogane competente con lo scopo di aggiornare la licenza.
Per le attività avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP all’avvio delle attività vale come denuncia fiscale quindi la presentazione della comunicazione preventiva al SUAP, il quale è tenuto alla trasmissione della stessa all’Ufficio delle Dogane, ingloba la denuncia di attivazione, quindi l’esercente non dovrà presentare la denuncia fiscale, a patto che il comune abbia provveduto alla trasmissione delle comunicazione all’Ufficio delle dogane territorialmente competente.
Concludendo, la direttiva del 20 settembre ha stabilito anche che le attività di vendita di prodotti alcolici temporanee e di breve durata, che avvengono in sagre, fiere, mostre e similari, continuano a non essere soggette all’adempimento della denuncia fiscale.