Il D.lgs. 141/2018, che attua le disposizioni della direttiva UE 2016/1065, disciplina le nuove regole IVA che dal 1° gennaio 2019 interesseranno l’emissione e la circolazione dei buoni corrispettivo cosiddetti “voucher” utilizzati anche nel welfare aziendale.
Per buono-corrispettivo si intende: “lo strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esse relative”.
I buoni posso essere emessi sia in forma fisica sia in forma elettronica e, a seconda che le informazioni necessarie per la tassazione siano disponibili al momento dell’emissione del buono o a quello del riscatto dello stesso, il buono può essere: monouso oppure multiuso.
Il buono è monouso quando il luogo della cessione dei beni o della prestazione di servizi cui il buono si riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi, sono noti al momento dell’emissione del buono.
Ogni trasferimento di quest’ultimo, effettuato dal soggetto che agisce in nome proprio, è considerata cessione di beni o prestazione di servizi a cui il buono si riferisce. La successiva consegna fisica dei beni o della prestazione concreta su prestazione di un buono monouso, accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo, non sono da considerare come operazioni indipendenti.
Il momento impositivo dell’IVA coincide con la cessione del buono, la successiva consegna del bene o prestazione dei servizi incorporati nel buono ai fini IVA diventeranno fiscalmente neutri.
Il buono è invece multiuso se al momento dell’emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell’IVA, alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi cui il buono da diritto.
Il momento impositivo si verifica, in via posticipata, quando il buono viene accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio in cui esso dà diritto, rimanendo irrilevante ai fini IVA ogni trasferimento del buono che ne preceda la spendita.
Anche se l’operazione non deve essere tassata prima della sua effettuazione, la distribuzione commerciale del buono multiuso da luogo ad un servizio imponibile, quindi qualora il trasferimento del buono avvenga tra soggetti diversi da quelli tra i quali intercorre la cessione del bene o prestazione del servizio, il servizio di distribuzione o similare è automaticamente rilevante ai fini Iva.
La base imponibile dell’operazione soggetta ad IVA è costituita dal corrispettivo dovuto per il buono o, in assenza di informazioni sul corrispettivo (per esempio quando il buono è trasferito da un soggetto diverso da quello che ha effettua la cessione o la prestazione), dal valore monetario del buono al netto dell’IVA relativa ai beni ceduti o ai servizi prestati, con l’ulteriore previsione che se il buono è usato solo parzialmente, la base imponibile è pari alla corrispondente parte di corrispettivo o di valore monetario del buono.
Per i servizi di distribuzione e simili autonomamente rilevanti ai fini IVA, la base imponibile comprensiva dell’imposta è costituita, qualora non sia stabilito uno specifico corrispettivo, dalla differenza tra il valore monetario del buono e l’importo dovuto per il suo trasferimento.