Cantine, aziende agricole e agriturismi hanno dato in questi giorni il via alla vendemmia 2019 attraverso l’impego di molti lavoratori stagionali…. come fare per assumerli? Per questo vi aiutiamo noi!!
Come saprete i buoni lavoro già da qualche anno sono stati abrogati e al loro posto, sono state introdotte nuove forme contrattuali relative alle prestazioni di lavoro occasionale, gestite dall’Inps: il Libretto Famiglia (LF) e il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), facciamo un po’ di chiarezza sul loro utilizzo.
Le due forme contrattuali si differenziano in base alla categoria di utilizzatori che possono usufruirne, mentre Il LF è rivolto a persone fisiche, che non esercitano attività professionale o d’impresa al Cpo possono invece accedere professionisti, lavoratori autonomi, imprese, associazioni, enti privati e la pubblica amministrazione.
Il Libretto Famiglia può essere utilizzato per acquisire prestazioni in relazione a lavori domestici ed è composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 Euro (il compenso effettivo è di 8 euro), da usare per retribuire attività lavorative della durata massima di 1 ora.
Il Contratto di prestazione occasionale invece è un contratto mediante il quale un utilizzatore può acquisire, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Il prestatore deve ricevere una retribuzione giornaliera non inferiore a 36 euro, la paga oraria può essere concordata liberamente dalle parti, ma non deve essere più bassa di 9 euro l’ora, salvo che per il settore agricolo, per il quale sono previste condizioni particolari di applicazione della normativa.
Gli
utilizzatori (come per il LF) non devono avere in corso o avere
avuto rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e
continuativa con i lavoratori nel semestre precedente. Inoltre il Cpo non può
essere utilizzato nei seguenti casi:
– datori di lavoro che, nel corso dell’anno civile precedente, hanno occupato
mediamente più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato,
ad eccezione di quelli operanti nel settore del turismo per i quali
non vale tale limite;
– imprese edili, operanti in settori affini all’edilizia, nel settore delle
miniere, cave e torbiere, e che esercitano l’attività di escavazione o di
lavorazione di materiale lapideo;
– esecuzione di appalti di opere o servizi.
Le imprese
agricole possono ricorrere al Cpo solo per l’impiego di lavoratori che
rientrano nelle seguenti categorie:
– titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
– studenti di età inferiore a 25 anni, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di ogni ordine e grado o l’università;
– disoccupati o persone che hanno la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID)
all’ANPAL;
– percettori di prestazioni integrative del salario, di REI o SIA, o di altre
prestazioni di sostegno del reddito.
Nel caso del settore agricolo, il compenso giornaliero viene stabilito sulla base della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Non può essere comunque inferiore al compenso previsto per 4 ore lavorative e la prestazione non può durare più di 10 giorni.
Per attivare il contratto il datore di lavoro deve comunicare, attraverso il servizio online ed entro un’ora prima dell’inizio della prestazione, i dati identificativi del lavoratore, la retribuzione concordata, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività lavorativa, e tutte le informazioni necessarie. Effettuata la comunicazione, il lavoratore riceverà tramite mail o sms relativa notifica e l’Inps provvederà ad erogare il compenso entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’incarico professionale.
In alternativa, richiedendolo in fase di registrazione e presentando univoco mandato il prestatore può validare la prestazione tramite l’apposito servizio web predisposto dall’Inps, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, e riscuotere il compenso, che viene immediatamente messo in pagamento, presso gli sportelli postali, con un costo di 1, 75 euro per il prestatore.
Sia il LF
che il Cpo sono soggetti ai seguenti limiti economici annui, al netto di
contributi, premi assicurativi e costi di gestione:
– per ciascun lavoratore compensi di importo complessivamente non
superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
– per ciascun datore di lavoro compensi di importo complessivamente
non superiore a 5.000 Euro, con riferimento alla totalità dei prestatori.
Fanno eccezione gli utilizzatori che fanno ricorso a lavoratori che
siano pensionati, studenti con meno di 25 anni di età o percettori di
prestazioni di sostegno del reddito, che possono computare gli importi dei
compensi erogati a favore dei prestatori nella misura del 75%, fino ad
un massimo annuo di 6.666 Euro;
– compensi di importo non superiore a 2.500 Euro per le prestazioni
complessivamente fornite da ogni lavoratore a favore del medesimo
datore di lavoro.
I lavoratori che forniscono le prestazioni occasionali hanno diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti e a quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli oneri assicurativi sono interamente a carico degli utilizzatori.
(foto https://www.facebook.com/giottoearthlistener.it/?tn-str=k*F )