Il D.Lgs 231/01 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e trae origine dalla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (e da altre convenzioni) che ha posto l’attenzione sulla responsabilità delle persone giuridiche, ed il cui recepimento ha portato, dapprima, alla Legge 29 settembre 2000 n.300 e, quindi, in attuazione all’art. 11 della legge medesima, all’emanazione del D.Lgs 231/01.
Per comprendere meglio la natura di tale norma, partiamo con l’analizzare la relazione ministeriale al decreto medesimo, che si sofferma, innanzitutto, sul fatto che tale decreto introduce, a tutti gli effetti, un tertium genus perché “coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia”.
In sostanza, il D.Lgs 231/01 nasce nello spirito di una norma che, prevedendo sanzioni rilevanti (anche) a carico dell’ente (sanzioni pecuniarie, ma anche possibili sanzioni interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna), scoraggi la commissione di determinati reati, sensibilizzando, l’ente nella direzione di un impegno attivo verso la prevenzione della commissione dei reati stessi.
Ricordiamo quali sono gli elementi fondamentali che devono verificarsi affinchè vi possa essere responsabilità dell’ente (a seguito della commissione di un determinato reato):
- è stato commesso un reato tra quelli specificatamente indicati nel D.Lgs 231/01;
- il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
- il reato è stato commesso da:
- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonchè da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; oppure
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Inizialmente il D.Lgs 231/01 ha rivolto la sua attenzione sulle due seguenti tipologie di reato:
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- concussione e corruzione.
Per alcuni anni ci si è, a tutti gli effetti, un pò “dimenticati” del D.Lgs 231/01, e ciò è stato dovuto in parte dal fatto che è stata fraintesa la reale “portata” del decreto stesso, ritenendo che potesse riguardare essenzialmente enti il cui business prevedeva rapporti diretti e costanti con la Pubblica amministrazione, e dall’altro dal fatto che l’applicazione di questa norma si è sviluppata lentamente e “a macchia di leopardo” nel territorio italiano.
Negli anni l’elenco dei reati presupposto del D.Lgs 231/01 è andato via via arricchendosi, arrivando oggi a coprire una panoramica piuttosto vasta degli ambiti disciplinati dalla normativa vigente, spaziando dai reati informatici, ai reati in materia di diritto d’autore, di proprietà industriale, reati ambientali, reati riguardanti l’ambito della salute e sicurezza dei lavoratori, ecc.
La situazione attuale è caratterizzata, quindi, dalla potenziale applicabilità della norma ad una grande varietà di tipologie di enti, potendo dire che, a parte le esclusioni esplicitamente previste dal decreto, risulta effettivamente difficile individuare enti che possano ritenersi completamente al di fuori dal suo campo di applicazione.
D’altra parte, anche la giurisprudenza fornisce gli elementi di riscontro sulla presenza di procedimenti che attestano la diffusa attuazione del D.Lgs 231/01 da parte degli organi preposti.
È opportuno, pertanto, che tutti gli enti (società, aziende, associazioni no profit, ecc.) acquisiscano, innanzitutto, la necessaria consapevolezza sul D.Lgs 231/01 in termini di possibile applicabilità di tale decreto alla propria specifica realtà (e, quindi, dei possibili rischi che l’ente corre), nonché delle azioni che l’ente può attuare per beneficiare dell’esimente da responsabilità in caso sia commesso uno dei reati presupposto. In relazione a quest’ultimo aspetto, si ricorda, in sintesi, quanto previsto dagli artt.6 e 7 del D.Lgs 231/01 in termini di condizioni che, se verificate, consentono all’ente di beneficiare dell’esonero da responsabilità:
- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi;
- è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, e di curare il loro aggiornamento;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di vigilanza.
Rimandiamo al sito web Partner231 l’approfondimento degli aspetti connessi al modello di organizzazione e gestione, ed all’organismo di vigilanza.
( di Erica Blasizza https://www.partner231.it )