I commi 9-11 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ridefiniscono l’ambito di applicazione del regime forfetario (L. 190/2014). La nuova disciplina prevede una soglia unica di ricavi/compensi e riformula le cause ostative connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento (attuale o passato) di lavoro dipendente.
Non viene invece modificata la rimanente disciplina del regime forfetario, quale la determinazione del reddito, l’imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’inizio dell’attività, l’esclusione da IVA, la semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, la riduzione dei contributi previdenziali alla Gestione artigiani e commercianti INPS, che dunque rimane invariata.
Dal 1° gennaio 2019, per accedere al regime forfetario, i ricavi e i compensi derivanti dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo non devono superare, nell’anno precedente, 65.000 euro. Ai fini del computo della soglia:
– va applicato il criterio di determinazione del reddito (competenza/cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato nel periodo precedente;
– assumono rilevanza anche i ricavi/compensi relativi a un’attività cessata, diversa da quella iniziata nel corso dell’anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfetario;
– va applicato il ragguaglio ad anno in caso di inizio dell’attività in corso d’anno;
– non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
– nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sforamento.
Con riguardo alle cause ostative, a decorrere dal 1° gennaio 2019, non possono utilizzare il regime forfetario per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo i soggetti che:
– contemporaneamente all’attività, possiedono una partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari (art. 5 del TUIR), oppure controllano, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (conseguentemente, la partecipazione in srl, trasparenti o non, preclude l’utilizzo del regime solo al ricorrere di una duplice condizione: la partecipazione deve determinare, direttamente o indirettamente, il controllo della società e la srl deve operare in realtà economiche riconducibili a quella della persona fisica in regime forfetario);
– svolgono l’attività autonoma, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro, oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Ovviamente rimangono in vigore le cause ostative già previste (e confermate) relative all’utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito, alla residenza fiscale all’estero, al compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dal 1° gennaio 2019. Pertanto, le stesse devono essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.
L’accesso al riformato regime forfetario non comporta l’esecuzione di particolari comunicazioni. Tuttavia, nelle fatture emesse dal 2019 non deve essere addebitata l’IVA e va riportata l’annotazione di esclusione dall’imposta per l’utilizzo del regime di favore. L’eventuale applicazione dell’IVA, invece, potrebbe essere intesa come rinuncia al regime forfetario.