La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) ha stabilito l’obbligo di emissione della fattura elettronica per i distributori di carburante, ovvero un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e che ha quale finalità primaria la prevenzione e il contrasto dell’evasione fiscale e delle frodi IVA.
L’iniziale introduzione della fattura elettronica per i carburanti, prevista con decorrenza 1° luglio 2018, è stata prorogata al 1° gennaio 2019 e pertanto fino a fine anno sarà possibile continuare a documentare i costi di acquisto del carburante mediante la “scheda carburante”. Questo è quanto previsto dal decreto del Consiglio dei Ministri approvato ieri, 27 giugno 2018.
Il rinvio dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante non dovrebbe impedire la possibilità, per i distributori già attrezzati, di emettere facoltativamente o su richiesta del cliente la fattura elettronica.
Si ricorda però che ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, dal 1° luglio sarà comunque indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili diversi dal denaro contante, quali carte di credito, carte di debito, bonifici, assegni o l’addebito diretto su conto corrente.