Dal 1° luglio 2018 l’acquisto di carburanti per autotrazione da parte dei soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa arte e professione dovrà avvenire esclusivamente attraverso l’ottenimento della fattura elettronica. Infatti il possesso di una valida fattura d’acquisto è condizione formale necessaria per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. E una fattura emessa con caratteristiche diverse dalla fattura elettronica si considererebbe non emessa.
Si precisa invece che l’acquisto di carburanti diversi da benzina e gasolio per autotrazione ai fini della detraibilità dell’IVA, la spesa effettuata “andrà documentata con le modalità finora in uso”.
A livello operativo, non sono ancora state definite le modalità attraverso le quali ottenere il rilascio della fattura elettronica quando il pagamento è effettuato in maniera autonoma presso i totem del distributore di carburante, senza intervento diretto dell’operatore.
Stando a quanto anticipato, l’Agenzia delle Entrate, proprio al fine di agevolare “l’automazione dei processi” renderà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario o committente. La lettura del QR-code sarà possibile, oltre che on line sul sito dell’Agenzia stessa, anche avvalendosi di un’applicazione mobile per ambienti IOS e Android oppure di un’applicazione “stand alone” installabile su PC.
Si ipotizza quindi che, dotando i distributori “automatici” di un dispositivo di lettura del QR-code, l’apparecchio possa essere abilitato all’immediata emissione della fattura elettronica. La fattura, in tal modo, verrebbe inviata al destinatario sulla base dell’indirizzo telematico che il soggetto passivo avrà registrato presso l’Agenzia delle Entrate (PECo codice destinatario) o, in assenza di indicazioni da parte dell’acquirente, verrebbe messa a disposizione in apposita area riservata del sito dell’Agenzia
Mentre la detraibilità dell’iva su l’acquisto di benzina e gasolio per autotrazione sarà legata all’ottenimento della fattura elettronica, la possibilità di dedurne il relativo costo, ferme le generali regole di inerenza, competenza e congruità, si avrà solo con il pagamento con mezzi tracciabili e questo indipendentemente dal relativo quantum, dal veicolo di riferimento (inclusi le autovetture, gli autocarri, i trattori stradali, i motoveicoli), dall’uso (esclusivo o promiscuo) e dal soggetto passivo che vi procede (professionista, autotrasportatore, ecc.). L’Agenzia sembra quindi estendere l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili anche a autocarri e trattori stradali.
Sul contenuto della fattura elettronica, l’Agenzia ha precisato che gli elementi previsti nella scheda carburante (targa, modello, ecc.) “non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche. Fermo restando che tali informazioni, puramente facoltative, potranno comunque essere inserite nei documenti, per le opportune finalità, come ad esempio per la tracciabilità della spesa (…) e per la riconducibilità della stessa ad un determinato veicolo, in primis ai fini della relativa deducibilità”.
Sembra dunque evincersi che l’inserimento del numero di targa nell’ambito della fattura elettronica sia soltanto facoltativa, senza alcuna conseguenza ai fini della deducibilità in caso di mancata indicazione.
Con riferimento alle modalità di pagamento sono validi, ai fini della deduzione del costo (e detrazione IVA), anche i pagamenti effettuati tramite carte emesse da operatori non tenuti alla comunicazione prevista dall’ art. 7 del DPR 605/73 (quindi anche da soggetti diversi da banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, OICR).
Sono altresì validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
In caso di rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale che il dipendente effettua presso un distributore stradale durante una trasferta, se il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata del dipendente e il relativo ammontare gli sia rimborsato con una delle modalità previste (es. tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), secondo l’Agenzia la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consente la deducibilità, fermo restando gli ulteriori criteri previsti dal TUIR.
Altro caso è quello dei servizi offerti dai vari operatori di settore (card, applicazioni per smartphone/tablet, dispositivi elettronici vari) che consentono l’acquisto di carburante con addebito diretto su conto corrente o carta di credito (contestualmente all’acquisto o in un momento successivo) del soggetto passivo cessionario, ovvero attingono ad una provvista da questi mantenuta presso l’operatore, periodicamente ricostituita in ragione del consumo. Ove i diversi rapporti (cessionario-operatore per il servizio offerto e, nel caso, la formazione della citata provvista, nonché operatore-cedente per il pagamento del carburante) siano regolati tramite le modalità individuate nel provvedimento, secondo l’Agenzia nessun dubbio potrà esservi sulla riferibilità del versamento al cessionario e, conseguentemente, sulla deducibilità dei costi.