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    17 Aprile / Dichiarazioni fiscali


    Ci risiamo, è di nuovo tempo di dichiarazioni fiscali!
    Ho appena archiviato le cartelline relative alla dichiarazioni inviate ad ottobre 2017 relative ai redditi 2016 che si ricomincia con nuove cartelline!
    Come si sa, la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche può avvenire:
    • mediante il modello 730;
    • in alternativa al modello REDDITI Persone Fisiche.
    Oggi parleremo di modello 730.
    A questo proposito ricordo che GiottoStudio risulta anche centro di assistenza fiscale quale centro periferico del CAF TFdC e vi invito a richiedere un preventivo senza impegno anche direttamente tramite la pagina contatti del sito.
    I contribuenti in possesso dei previsti requisiti non sono obbligati ad utilizzare il modello 730, in alternativa al modello REDDITI PF, ma tale scelta consente:
    • di utilizzare un modello “semplificato” rispetto all’ordinaria dichiarazione dei redditi, in considerazione del fatto che può essere utilizzato solo dai possessori di determinati redditi e non da tutte le persone fisiche;
    • di poter presentare la dichiarazione congiunta con il coniuge (modalità non ammessa con il modello REDDITI PF);
    • ai contribuenti che vantano crediti d’imposta, di ottenerne il rimborso, di regola, direttamente dal proprio sostituto d’imposta (es. datore di lavoro, committente, ente previdenziale, ecc.);
    • specularmente, ai contribuenti che devono effettuare versamenti d’imposta a saldo e/o in acconto, di avere la trattenuta dei relativi importi dalle retribuzioni, pensioni, compensi o altri emolumenti corrisposti, con relativo versamento sempre ad opera dal proprio sostituto d’imposta;
    • in caso di presentazione del modello 730 mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato, di beneficiare del “trasferimento” del controllo formale della dichiarazione nei confronti del CAF o del professionista stesso e della relativa responsabilità per imposte, sanzioni e interessi collegata al rilascio infedele del visto di conformità.
    Possono presentare il modello 730 anche i produttori agricoli, a condizione però che siano esonerati dalla presentazione delle altre dichiarazioni fiscali (IRAP, IVA e dei sostituti d’imposta).
    Il modello 730 non può, invece, essere presentato dai seguenti soggetti:
    • titolari di redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni abituali, anche se prodotti in forma associata (es. studi professionali);
    • titolari di redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione (es. società di persone commerciali);
    • venditori “porta a porta”;
    • soggetti obbligati a presentare, oltre alla dichiarazione dei redditi, anche una sola tra la dichiarazione annuale IVA, la dichiarazione IRAP o la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770);
    • coloro che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni soggette a tassazione ordinaria;
    • contribuenti titolari di particolari tipologie di redditi indicate nelle istruzioni al modello 730, ad esempio i proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, dall’affitto o dalla concessione in usufrutto di aziende, derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti per la produzione di reddito agrario;
    • i contribuenti che percepiscono redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva (ai sensi dell’art. 18 del TUIR) e che optano per la tassazione ordinaria;
    • i beneficiari di redditi provenienti da un trust;
    • i soggetti che utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli previsti dal modello 730;
    • i contribuenti non residenti in Italia nell’anno di riferimento o in quello di presentazione della dichiarazione;
    • i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (es. eredi).
    Il modello 730 può essere presentato, alternativamente:
    • direttamente dal contribuente;
    • al sostituto d’imposta (es. datore di lavoro, ente previdenziale, ecc.), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale diretta;
    • ad un professionista abilitato (come ad esempio GiottoStudio);
    • ad un CAF-dipendenti (ovvero ad un suo soggetto incaricato).
    Per la presentazione diretta, è necessario avvalersi della dichiarazione precompilata.

    Le novità del modello 730/2018 sono cosi sintetizzabili:

      Presentazione mod. 730

    Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono presentare il modello 730/2018 entro il 23.07.2018.

      Cedolare secca

    A decorrere dal 1.06.2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

      Locazioni brevi

    A decorrere dal 1.06.2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
    Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.

      Premi di risultato e welfare aziendale

    Innalzato da € 2.000 a € 3.000 il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a € 4.000 se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24.04.2017.

      Sisma-bonus

    Da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico.

      Eco-bonus

    Percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.

      Spese d’istruzione

    È aumentato a € 717 il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione.

      Spese sostenute dagli studenti universitari

    Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19% dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.

      Spese sanitarie

    Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’art. 7 D.M. Sanità 8.06.2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.

      Art-bonus

    Dal 27.12.2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.

      Borse di studio

    Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34.

      5‰

    Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

      Addizionale comunale all’Irpef

    Nel rigo “Domicilio fiscale al 1.01.2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.

      Contributo di solidarietà

    Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.

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