• ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA: COSA PREVEDE LA LEGGE

    26 Ottobre / Senza categoria
    È stato pubblicato ieri, in Gazzetta
    Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla
    cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di
    Equitalia
    . Finalmente è possibile definire con certezza – almeno
    salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come
    funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».
    Quali cartelle nella
    sanatoria?
    La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli
    anni dal 2000 al 2015.
    Possono essere rottamati tutti i ruoli
    relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi
    previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle
    Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
    Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da
    violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province,
    Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui
    rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
    Non rientrano nella sanatoria i ruoli
    relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai
    crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle
    ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali
    di condanna.
    Cosa si paga?
    Il contribuente dovrà pagare sicuramente
    il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali
    e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della
    strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
    – l’aggio da calcolare però solo sul
    capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
    – gli interessi da ritardata iscrizione a
    ruolo;
    – le spese eventualmente sostenute per
    esecuzioni forzate.
    Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio
    della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese
    di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la
    maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
      
    Cosa non si paga?
    Il contribuente non deve pagare le
    sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute
    sui contributi previdenziali.
      
    Come presentare la
    domanda di rottamazione?
    Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia
    entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla
    pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà
    pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di
    entrata in vigore del decreto legge.
     Se il contribuente ha in corso un
    giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata,
    in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi
    rinunciare.
      
    Come e quando pagare?
    Nella istanza il debitore dovrà indicare
    se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero
    di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce
    effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o
    allo sportello).
     Per chi ha manifestato l’intenzione
    di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta
    giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai
    debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione
    l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
    quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
    esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza
    e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della
    terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata
    non può superare il 15 marzo 2018.
    Il pagamento delle somme dovute per la
    definizione può essere effettuato:
    a) mediante domiciliazione sul conto  corrente  eventualmente
    indicato dal debitore nella dichiarazione;
    b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad
    allegare alla comunicazione;
    c) presso gli sportelli dell’agente della
    riscossione.
      
    Quando si decade dalla
    sanatoria?
    Il mancato, insufficiente o tardivo
    pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza
    dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle
    misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione
    da una nuova rateazione.
     I versamenti già effettuati sono
    trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente
    dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del
    debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui
    pagamento non può essere rateizzato.
     Riprendono così a decorrere i
    termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che
    dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti
    sospesi.
      
    Pignoramenti
    precedenti e futuri
    Equitalia non può avviare nuove azioni
    esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i
    fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione
    della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero
    coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
    primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
    assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei
    crediti pignorati.
      
    Chi ha in corso una
    rateazione?
    Può aderire alla rottamazione anche chi ha
    già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1°
    ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né
    compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non
    più dovuti a seguito della definizione.
    In particolare il decreto legge stabilisce
    la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno
    già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi
    da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai
    piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza
    dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
     a) ai fini della determinazione
    dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli
    importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei 
    carichi   affidati,  nonché, di aggio e di rimborso delle spese
    per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
    pagamento;
     b) restano definitivamente acquisite
    e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione,
    a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,
    di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
    comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
     c) il pagamento della prima o unica
    rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai
    carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale  
    dilazione   ancora   in   essere precedentemente
    accordata da Equitalia.
      
    Cosa non rientra nella
    rottamazione
    Sono esclusi dalla definizione agevolata i
    carichi affidati a Equitalia recanti:
     a) le risorse proprie tradizionali
    previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
    94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla
    decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta
    sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
     b) le somme dovute a titolo di
    recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n.
    659/1999;
     c) i crediti derivanti da pronunce
    di condanna della Corte dei conti;
     d) le multe, le ammende e le
    sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
    condanna;

     e) le sanzioni amministrative per
    violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli
    di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
    (maggiorazione semestrale del 10%).
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