È stato pubblicato ieri, in Gazzetta
Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla
cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di
Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno
salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come
funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».
Ufficiale, il decreto legge che contiene il testo definitivo sulla
cosiddetta rottamazione delle cartelle di pagamento di
Equitalia. Finalmente è possibile definire con certezza – almeno
salve modifiche in sede di legge di conversione da parte del Parlamento – come
funziona la sanatoria delle cartelle esattoriali, o meglio chiamata «definizione agevolata».
Quali cartelle nella
sanatoria?
sanatoria?
La sanatoria opera solo per i carichi inclusi in ruoli, affidati a Equitalia negli
anni dal 2000 al 2015.
anni dal 2000 al 2015.
Possono essere rottamati tutti i ruoli
relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi
previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle
Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da
violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province,
Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui
rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi
previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle
Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da
violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province,
Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui
rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione.
Non rientrano nella sanatoria i ruoli
relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai
crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle
ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali
di condanna.
relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai
crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle
ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali
di condanna.
Cosa si paga?
Il contribuente dovrà pagare sicuramente
il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali
e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della
strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
il debito capitale (ossia la tassa vera e propria o i contributi previdenziali
e assistenziali o, nel caso di contravvenzioni per violazioni del codice della
strada, la multa vera e propria). Bisogna versare anche:
– l’aggio da calcolare però solo sul
capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
– gli interessi da ritardata iscrizione a
ruolo;
ruolo;
– le spese eventualmente sostenute per
esecuzioni forzate.
esecuzioni forzate.
Per le multe stradali bisogna versare la sanzione e l’aggio
della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese
di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la
maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese
di esecuzione e le spese di notifica della cartella. Non bisogna pagare la
maggiorazione del 10% che scatta ogni sei mesi e gli interessi di mora.
Cosa non si paga?
Il contribuente non deve pagare le
sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute
sui contributi previdenziali.
sanzioni, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute
sui contributi previdenziali.
Come presentare la
domanda di rottamazione?
domanda di rottamazione?
Chi vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza a Equitalia
entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla
pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà
pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge.
entro il 22 gennaio 2017 (ossia entro 90 giorni dalla
pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale). La modulistica sarà
pubblicata sul sito di Equitalia stessa entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto legge.
Se il contribuente ha in corso un
giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata,
in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi
rinunciare.
giudizio di opposizione alla cartella di cui chiede la definizione agevolata,
in tale dichiarazione dovrà dichiarare la pendenza della causa e di volervi
rinunciare.
Come e quando pagare?
Nella istanza il debitore dovrà indicare
se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero
di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce
effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o
allo sportello).
se intende pagare in un’unica soluzione o anche a rate, specificando il numero
di rate. Bisognerà specificare anche come materialmente si preferisce
effettuare il versamento (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o
allo sportello).
Per chi ha manifestato l’intenzione
di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai
debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza
e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della
terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata
non può superare il 15 marzo 2018.
di pagare la rottamazione a rate bisogna ancora aspettare. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai
debitori che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione
l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché
quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di
esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un terzo e la terza
e la quarta ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute, la scadenza della
terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata
non può superare il 15 marzo 2018.
Il pagamento delle somme dovute per la
definizione può essere effettuato:
definizione può essere effettuato:
a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente
indicato dal debitore nella dichiarazione;
indicato dal debitore nella dichiarazione;
b) mediante bollettini precompilati, che Equitalia è tenuto ad
allegare alla comunicazione;
allegare alla comunicazione;
c) presso gli sportelli dell’agente della
riscossione.
riscossione.
Quando si decade dalla
sanatoria?
sanatoria?
Il mancato, insufficiente o tardivo
pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza
dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle
misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione
da una nuova rateazione.
pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza
dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle
misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione
da una nuova rateazione.
I versamenti già effettuati sono
trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del
debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui
pagamento non può essere rateizzato.
trattenuti da Equitalia a titolo di acconto dell’importo complessivamente
dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del
debito residuo, di cui Equitalia prosegue l’attività di recupero e il cui
pagamento non può essere rateizzato.
Riprendono così a decorrere i
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che
dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti
sospesi.
termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi, termini che
dopo la presentazione della domanda di adesione alla rottamazione erano rimasti
sospesi.
Pignoramenti
precedenti e futuri
precedenti e futuri
Equitalia non può avviare nuove azioni
esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i
fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
esecutive oppure iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i
fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione
della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero
coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il
primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di
assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei
crediti pignorati.
Chi ha in corso una
rateazione?
rateazione?
Può aderire alla rottamazione anche chi ha
già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né
compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non
più dovuti a seguito della definizione.
già in corso una dilazione con Equitalia, purché le rate in scadenza dal 1°
ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. Non verranno comunque rimborsate né
compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non
più dovuti a seguito della definizione.
In particolare il decreto legge stabilisce
la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi
da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai
piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza
dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
la facoltà di aderire alla definizione agevolata anche per i debitori che hanno
già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi
da Equitalia, le somme dovute relativamente ai carichi e purché, rispetto ai
piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza
dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:
a) ai fini della determinazione
dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli
importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei
carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
dell’ammontare delle somme da versare si tiene conto esclusivamente degli
importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei
carichi affidati, nonché, di aggio e di rimborso delle spese
per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di
pagamento;
b) restano definitivamente acquisite
e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione,
a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,
di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione,
a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione,
di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all’articolo 27,
comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
c) il pagamento della prima o unica
rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai
carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente
accordata da Equitalia.
rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai
carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale
dilazione ancora in essere precedentemente
accordata da Equitalia.
Cosa non rientra nella
rottamazione
rottamazione
Sono esclusi dalla definizione agevolata i
carichi affidati a Equitalia recanti:
carichi affidati a Equitalia recanti:
a) le risorse proprie tradizionali
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione
94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla
decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
b) le somme dovute a titolo di
recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n.
659/1999;
recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n.
659/1999;
c) i crediti derivanti da pronunce
di condanna della Corte dei conti;
di condanna della Corte dei conti;
d) le multe, le ammende e le
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna;
e) le sanzioni amministrative per
violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(maggiorazione semestrale del 10%).
violazioni al Codice della strada limitatamente agli interessi, compresi quelli
di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689
(maggiorazione semestrale del 10%).