Si riportano le FAQ del 22.03.2016
L’utenza elettrica fa presumere la detenzione di un apparecchio ricevente?
Sì, dal 1 gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume
nei confronti dei titolari di utenza di fornitura elettrica ad uso
domestico residente.
La presunzione di detenzione degli apparecchi opera retroattivamente?
La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi
essere utilizzata per azioni di recupero relative ad eventuali periodi
precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese
sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di
stabilità 2016.
Diversi componenti della stessa famiglia anagrafica sono
titolari di più contratti per utenza elettrica residente, nella stessa
abitazione o in abitazioni diverse: quanti canoni si devono pagare?
Poiché il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia anagrafica,
sarà sufficiente comunicare al SAT su quale fattura elettrica devono
essere effettuati gli addebiti compilando il Quadro B del modello di
dichiarazione sostitutiva pubblicato sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it. La dichiarazione si può presentare mediante una applicazione web
presente sul sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari
abilitati: la dichiarazione si considera presentata nella data
risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia
delle entrate. Si può altresi presentare in forma cartacea, mediante
spedizione a mezzo del servizio postale al Sat -c.p.22 Torino- per
plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento
di riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera
presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.
Tale dichiarazione non deve essere ripresentata annualmente, ma
qualora vengano meno i presupposti dichiarati mediante la compilazione
del Quadro B (ad esempio perché il famigliare è uscito dalla famiglia
anagrafica), deve essere presentata una ulteriore dichiarazione avendo
cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei
presupposti” contenuta nel Quadro B del modello.
Se non possiedo apparecchi televisivi, ma sono titolare di
utenza elettrica residente, come faccio a superare la presunzione di
detenzione?
Per superare la presunzione di detenzione di apparecchi televisivi è
necessario presentare la dichiarazione di non detenzione, compilando il
Quadro A della dichiarazione sostitutiva pubblicata sui siti www.agenziaentrate.gov.it, www.finanze.gov.it e www.canone.rai.it.
Come è sanzionata la dichiarazione di non detenzione mendace?
La mendacità nella dichiarazione di non detenzione espone a
responsabilità anche di natura penale. Si rammenta che, per poter
legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in
nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di
utenza elettrica sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun
componente della famiglia anagrafica.
Chi può presentare la dichiarazione di non detenzione?
Possono presentare la dichiarazione di non detenzione i titolari di
utenza elettrica ad uso domestico residenziale. La presentazione può
essere effettuata a nome proprio o anche in qualità di erede di un
soggetto deceduto cui sia ancora transitoriamente intestata l’utenza
elettrica.
Come si deve presentare la dichiarazione di non detenzione?
Si può presentare mediante una applicazione web presente sul
sito di Agenzia delle entrate o tramite gli intermediari abilitati: la
dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla
ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Si
può altresì presentare in forma cartacea, mediante spedizione a mezzo
del servizio postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato
senza busta unitamente a copia di un valido documento di
riconoscimento; in tal caso la dichiarazione si considera presentata
nella data di spedizione risultante dal timbro postale
Cosa devo fare se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, sono venuto in possesso di apparecchi televisivi?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo
cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei
presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione
comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
In passato avevo formalizzato denuncia di cessazione
dell’abbonamento per suggellamento: sono esonerato dalla dichiarazione
di non detenzione?
No: in questo caso, qualora non si sia nel frattempo venuti in
possesso di apparecchi ulteriori rispetto a quelli per i quali fu
richiesto il suggellamento, va compilata l’apposita sezione del Quadro A
del modello di dichiarazione sostitutiva.
Cosa devo fare se, avendo a suo tempo dato disdetta per
suggellamento, sia poi venuto in possesso di apparecchi ulteriori
rispetto a quelli per i quali richiesi il suggellamento stesso?
In questo caso si deve presentare una nuova dichiarazione, avendo
cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei
presupposti” contenuta nel Quadro A del modello. Tale dichiarazione
comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.
Le dichiarazioni di non detenzione presentate su modelli non
conformi dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla pubblicazione del
provvedimento dell’Agenzia delle entrate (24 marzo 2016) sono valide?
Le dichiarazioni presentate dal 1 gennaio 2016 e anteriormente alla
pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, e quindi su
modelli non conformi a quello approvato con il Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate, sono valide a condizione che siano
rese ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000 e contengano tutti gli
elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la
specifica tipologia di dichiarazione resa.
Relativamente al 2016, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Per il 2016, la dichiarazione di non detenzione presentata mediante
raccomandata entro il 30 aprile 2016, oppure in via telematica entro il
10 maggio 2016, esonera dall’obbligo di pagamento del canone per tutto
l’anno; quella presentata mediante raccomandata dal 1 maggio al 30
giugno, oppure in via telematica dall’11 maggio al 30 giugno, esonera
per il semestre luglio-dicembre 2016. La dichiarazione di non
detenzione presentata dal 1 luglio 2016 al 31 gennaio 2017 esonera
dall’obbligo di pagare il canone per tutto il 2017.
A regime, vale a dire dal 2017 in poi, quali sono i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione?
Dal 2017 i termini di efficacia delle dichiarazioni di non detenzione sono i seguenti:
- dichiarazione presentata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonera
dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno; - dichiarazione presentata dal 1 luglio al 31 gennaio del’anno
successivo: esonera dall’obbligo del pagamento per l’intero anno
successivo.
La dichiarazione di non detenzione perde efficacia alla fine dei
suddetti periodi di validità: ne consegue che, se non viene reiterata,
torna ad operare la presunzione di detenzione, con conseguente addebito
nella fattura elettrica
Chi attivi una nuova utenza elettrica per la prima volta nel
corso dell’anno e non detenga alcun apparecchio televisivo quali
termini ha per presentare la dichiarazione di non detenzione?
I soggetti che attivano una utenza elettrica per la prima volta nel
corso dell’anno, e che non siano già titolari di altra utenza
residenziale nell’anno di attivazione, saranno esonerati dall’obbligo
di pagare il canone qualora presentino la dichiarazione entro la fine
del mese successivo alla data di attivazione della fornitura. La
dichiarazione presentata successivamente ha effetto secondo i termini
previsti per le utenze elettriche non nuove. Relativamente al 2016, per
le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio febbraio e marzo la
dichiarazione sostitutiva, per avere effetto a decorrere dalla data di
attivazione della fornitura, va presentata mediante raccomandata entro
il 30 aprile 2016 oppure in via telematica entro il 10 maggio 2016.
Chi deve pagare il canone in famiglia, se la moglie ha
sempre pagato l’abbonamento tv mentre l’utenza elettrica residenziale è
invece intestata al marito?
Se marito e moglie appartengono alla medesima famiglia anagrafica, il
canone è dovuto una sola volta. Il canone sarà addebitato solo sulla
fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo
sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei
confronti del marito. Nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere
presentata dalla moglie o dal marito.