Il
Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche
delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro
il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche
delle certificazioni uniche effettuate all’agenzia delle entrate entro
il termine del 7 marzo siano “equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati” del Modello 770.
La
nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso
iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione
dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla
Certificazione unica.
nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo il complesso
iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione
dell’attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla
Certificazione unica.
Anche
se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da
dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno
essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da
dubbi sull’applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno
essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.
Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.
Come
dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale
conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte
degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che
da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza
di semplificazione.
dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale
conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte
degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che
da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l’esigenza
di semplificazione.
Entrata in vigore
La
norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e
potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7
marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello
dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti
dovuti per il periodo d’imposta 2015.
norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e
potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7
marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello
dei sostituti d’imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti
dovuti per il periodo d’imposta 2015.
Pertanto
fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti
all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770,
quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.
fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti
all’Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770,
quest’ultimo adempimento potrà essere risparmiato.
770 e CU
Si
ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella
Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono
esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770.
Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo
dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di
adempimenti.
ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella
Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono
esattamente quelli che poi devono essere riepilogati nel modello 770.
Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo
dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti
d’imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di
adempimenti.
Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.
Certificazione unica
Nessuna novità invece in relazione all’unificazione delle scadenze fra l’invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.
In
questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la
Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso
tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento
del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile
procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema
“libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia
delle entrate (Provv. 15.01.2015).
questo senso si ricorda che Il sostituto d’imposta deve compilare la
Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso
tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento
del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile
procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema
“libero” senza riportare i dati nel tracciato previsto dall’agenzia
delle entrate (Provv. 15.01.2015).
Pertanto
lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia
delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai
percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia
(consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o
pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all’agenzia
delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai
percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia
(consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o
pec) già entro la scadenza 28 febbraio.
In
caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque
chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
caso d’invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque
chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.
In
questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile
unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella
relativa alla consegna al sostituito.
questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile
unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella
relativa alla consegna al sostituito.