Il D.Lgs. n. 139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in
materia di bilancio d’esercizio e consolidato, oltre ad apportare
modifiche al bilancio d’esercizio ordinario e abbreviato ha anche
rivisto il contenuto della Nota integrativa ex art. 2427, C.c. Con
riguardo al bilancio ordinario, a seguito dell’eliminazione dei conti
d’ordine dallo Stato patrimoniale, nella Nota integrativa devono essere
riportate le informazioni relative all’importo complessivo degli
impegni, delle garanzie e delle passività potenziali e agli impegni in
materia di trattamento di quiescenza e simili. Inoltre, non è più
richiesta l’indicazione dei costi di ricerca e pubblicità. La
composizione delle voci “ratei e risconti attivi / passivi” e “altri
fondi” dello Stato patrimoniale va indicata indipendentemente dal
relativo ammontare. Le novità sono applicabili dai bilanci degli
esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016.
http://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/20494-bilancio-modifiche-anche-alla-nota-integrativa-dal-2016.html
BILANCIO, MODIFICHE ANCHE ALLA NOTA INTEGRATIVA DAL 2016
06 Ottobre / Senza categoria