Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella nota informativa n. 5/2015, torna ad occuparsi dell’applicabilità degli obblighi relativi alla fatturazione elettronica nei confronti degli Ordini professionali.
Facendo seguito alla precedente
informativa n. 19/2014, la nota evidenzia che ancorché il Consiglio
nazionale si fosse espresso in senso contrario, il Ministero
dell’economia, con nota prot. 1858 del 27 ottobre 2014 indirizzata alla
Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha
chiarito che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008).
informativa n. 19/2014, la nota evidenzia che ancorché il Consiglio
nazionale si fosse espresso in senso contrario, il Ministero
dell’economia, con nota prot. 1858 del 27 ottobre 2014 indirizzata alla
Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ha
chiarito che gli Ordini professionali sono inclusi tra i destinatari dell’obbligo di fatturazione elettronica stabilito dall’art. 1, comma 209, legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008).
Tale obbligo impone l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione esclusivamente in forma elettronica
delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con
le amministrazioni pubbliche (incluse note, parcelle e simili).
delle fatture emesse in conseguenza di rapporti di natura economica con
le amministrazioni pubbliche (incluse note, parcelle e simili).
A tal fine è stato istituito il Sistema di Interscambio (SDI) nel quale deve obbligatoriamente transitare ogni fattura indirizzata alla PA.
Il regolamento attuativo della fatturazione elettronica è stato approvato dal MEF con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che disciplina l’oggetto e l’ambito applicativo.
Per effetto di questa norma, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Ordini professionali decorre dal 31 marzo 2015.
Scaduto tale termine non potranno più essere accettate fatture cartacee
o anche elettroniche non trasmesse attraverso il Sistema di
interscambio. Inoltre, trascorsi tre mesi dal suddetto termine, non si
potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio
delle fatture in formato elettronico (art. 6, comma 6, D.M. n.
55/2013).
Scaduto tale termine non potranno più essere accettate fatture cartacee
o anche elettroniche non trasmesse attraverso il Sistema di
interscambio. Inoltre, trascorsi tre mesi dal suddetto termine, non si
potrà più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio
delle fatture in formato elettronico (art. 6, comma 6, D.M. n.
55/2013).
Per attivare il servizio di fatturazione
elettronica, ricorda infine la nota, le amministrazioni pubbliche devono
procedere all’apposita registrazione sul portale accessibile al sito www.fatturapa.gov.it.
elettronica, ricorda infine la nota, le amministrazioni pubbliche devono
procedere all’apposita registrazione sul portale accessibile al sito www.fatturapa.gov.it.